| (Sanzioni).
1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come
reato, chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al
consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli
e alimentari a "denominazione di origine controllata", "DOC",
"denominazione d'origine protetta", "DOP", "indicazione
geografica protetta", "IGP", "specificità controllata",
"attestazione di specificità", nonché menzioni simili o
comunque tali da trarre in inganno l'acquirente o il
consumatore, che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui
ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è punito con
la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100
milioni.
2. Se il soggetto abbia utilizzato le suddette
denominazioni come marchio individuale o commerciale, insegna,
ragione sociale anche modificate, alterate o rettificate è
punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire
50 milioni.
3. Se gli illeciti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da
un produttore di prodotti che hanno ottenuto le registrazioni
di cui al precedente comma 1, la sanzione è aumentata di un
terzo.
4. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato,
chiunque usa le denominazioni di cui al precedente comma 1
alterandole oppure parzialmente modificandole, anche con
aggiunte o termini rettificativi quali "tipo", "gusto", "uso",
"sistema", "metodo", nonché di indicazioni, illustrazioni,
simboli, segni o elementi di etichettatura e di
confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti o
i consumatori è punito con la sanzione amministrativa da lire
10 milioni a lire 50 milioni.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo non si
applicano al commerciante che vende, pone in vendita o
comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali,
nei casi di non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i
requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le
condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante
non sia a conoscenza della violazione e che la confezione
originale non presenti segni di alterazione.
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