| (Presentazione della domanda
di registrazione).
1. La domanda di registrazione di una denominazione di
origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica
protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle
province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio
sono situate le aree geografiche interessate, per
l'espressione del parere di cui al comma 6, corredata da un
disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4
del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.
2. La domanda di registrazione di una attestazione di
specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che
contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92.
3. Qualora un'organizzazione, di cui al successivo comma 1
dell'articolo 3, intenda giorni dalla data di acquisizione
delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i
soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad
integrare o modificare il disciplinare nel senso
prospettato.
8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del
parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione
delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di
cui al comma 7, il Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati
regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti,
trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda
corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove
ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la
domanda, dandone comunicazione motivata ai richiedenti entro
il suddetto termine.
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