| Onorevoli Deputati! - Con l'accluso decreto-legge si
provvede a trasferire, nel quadro della politica di
privatizzazioni perseguita dal Governo, il pacchetto azionario
ex EAGAT al Ministero del tesoro - Direzione generale del
tesoro. La dismissione delle partecipazioni avverrà
privilegiando, per quanto possibile, la valorizzazione delle
aziende interessate, con riferimento all'importanza che esse
rivestono per l'economia generale ed in particolare per gli
interessi turistici e degli enti locali.
Tenendo conto di quanto emerso dai lavori parlamentari nel
corso della discussione sul decreto-legge n. 161 del 1995,
non convertito, il comma 2 prevede che i criteri per il
trasferimento delle suddette partecipazioni siano determinati
dal Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
allo scopo di valorizzare le finalità istituzionali delle
aziende termali in sintonia con gli obiettivi e gli interessi
degli enti locali. La tutela di detti interessi è, poi, alla
base delle disposizioni di cui al medesimo comma 2, che
garantisce a detti enti il diritto di prelazione a parità di
condizioni. In tal modo si persegue la valorizzazione degli
interessi locali, senza peraltro stravolgere l'impianto
originario dell'iniziativa ed il conseguente assetto
finanziario del settore.
Il comma 3 dispone la soppressione del comitato di
liquidazione ex EAGAT ed il trasferimento al Ministero del
tesoro dei crediti che il comitato vanta nei confronti delle
società prima controllate. E' previsto, altresì, che il
comitato proceda alla consegna dei libri contabili alla
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli
affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti,
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che provvederà alla definitiva liquidazione degli ulteriori
rapporti (fitto dei locali, trattamento di fine rapporto dei
dipendenti, eccetera).
Il comitato provvederà, altresì, a rendere al Tesoro il
rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio
approvato. Infatti la rendicontazione precedente è già stata
annualmente approvata dal Ministero delle partecipazioni
statali fino al 1991 ed è in corso di approvazione da parte
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per il periodo successivo.
Il personale in servizio presso il comitato di
liquidazione, costituito da solo 12 unità, probabilmente
neppure tutte inten- zionate ad avvalersi della possibilità
della riassunzione nella pubblica amministrazione, è
assegnato, a domanda, all'Ispettorato generale per gli affari
e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti della
Ragioneria generale dello Stato. Tale riassunzione avverrà con
le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22
novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 1994, n. 738.
Il comma 4 prevede altresì, in via alternativa, l'opzione
di prepensionamento a favore del personale dipendente dal
cessato comitato di liquidazione EAGAT, secondo quanto
previsto dall'articolo 13, comma 4, lettera f), della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica".
Il comma 5 offre la copertura, con i risparmi di spesa
derivanti dall'articolo 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n.
110.
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