| (Compiti del Comitato).
1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha
competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP
e di attestazioni di specificità.
2. In particolare il Comitato:
a) esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 8
e all'articolo 4, comma 3;
b) collabora con i competenti organi statali e
regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei
disciplinari di produzione relativi ai prodotti in
questione;
c) propone azioni a tutela delle denominazioni di
origine protette, delle indicazioni geografiche protette e
delle attestazioni di specificità;
d) esprime il parere sui programmi di produzione
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
e) ha funzione di valutazione degli organismi di
controllo di cui all'articolo 9, con il compito di esprimere
pareri in merito all'adozione dei provvedimenti per la loro
autorizzazione e di revoca totale o parziale dei medesimi.
3. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale, per lo
svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e
del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali.
4. Il comitato di cui all'articolo 6, per esprimere il
parere previsto alla lettera e) del comma 1 del presente
articolo, è integrato di volta in volta con un rappresentante
designato da ciascuna delle regioni o province autonome di
Trento e di Bolzano in cui il richiedente ha dichiarato di
essere presente per svolgere i compiti previsti dall'articolo
10 del citato regolamento (CEE) 2081/92 e dall'articolo 14 del
citato regolamento (CEE) 2082/92.
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