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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7964
DDL0429-0085
Relazione Camera n. 429-A (DDL13-429-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.85 (che inizia a pag.49 dello stampato)
...C429A, C720A, C1517A, C2366A. TESTIPDL
...C429A, C720A, C1517A, C2366A.
...TESTO unificato della Commissione Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie.
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC429A ZZ13 ZZPD ZZRM
                    (Consorzi di tutela).
     1.  I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
  attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi
  dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
  tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale
  degli interessi relativi alle denominazioni.  Essi sono
  riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali purché rispondano ai parametri di rappresentatività
  fissati dal decreto di cui al comma 3.  Nello svolgimento della
  loro attività i consorzi di tutela:
         a)  avanzano proposte di disciplina regolamentare e
  svolgono compiti consultivi nei comparti relativi al prodotto
  interessato;
         b)  possono definire programmi di produzione
  recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento
  tecnico, quantitativo e qualitativo delle produzioni, al fine
  di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed
  offerta;
         c)  svolgono le funzioni di controllo e di
  vigilanza di cui all'articolo 9 presso i produttori ed i
  trasformatori, onde assicurare il rispetto degli adempimenti
  cui gli stessi sono tenuti ai sensi delle leggi vigenti e del
  disciplinare di produzione, attuando tutte le operazioni
  necessarie e conseguenti, ivi compresa l'apposizione dei
  marchi, dei contrassegni e dei simboli grafici identificativi
  della DOP, della IGP o della attestazione di specificità;
         d)  svolgono le funzioni di controllo e di
  vigilanza di cui all'articolo 9 onde assicurare la tutela e la
  salvaguardia della DOP, IGP o attestazione di specificità, da
  abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso
  improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti
  comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad
  ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della
 
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  produzione, della trasformazione e del commercio.  Agli agenti
  vigilatori dipendenti dai Consorzi volontari sopraspecificati,
  nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui alla legge
  10 aprile 1954, n. 125, e successive modificazioni, e del
  decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667,
  può essere attribuita nei modi e forme di legge la qualifica
  di agente di pubblica sicurezza purché posseggano i requisiti
  determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con
  regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento
  innanzi al pretore;
         e)  svolgono compiti generali o specifici ad essi
  affidati dalle competenti autorità nazionali.
     2.  Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al
  comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle
  attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari,
  deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle
  categorie economiche e professionali interessate.
     3.  Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
  le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di
  rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle
  attività di collaborazione nelle funzioni di controllo e di
  vigilanza di cui all'articolo 9 e al funzionamento dei
  consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni
  per l'adeguamento ove necessario dei consorzi esistenti alla
  data di entrata in vigore della presente legge.
     4.  I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata
  in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario
  i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle
  disposizioni emanate ai sensi della presente legge.
     5.  Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta
  giorni dalla richiesta, del Comitato di cui al precedente
  articolo 6, con decreto, da emanarsi di intesa con il Comitato
  di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993,
  n. 491, approva i programmi di produzione di cui al comma 1,
  lettera  b),  indicando le modalità di controllo della
  corretta applicazione dei programmi medesimi.
     6.  Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali possono essere attribuite le stesse
  funzioni dei consorzi di tutela alle associazioni dei
  produttori e relative unioni, riconosciute ai sensi della
  vigente normativa nazionale e comunitaria, che abbiano
  presentato domanda di riconoscimento di una denominazione ai
  sensi dell'articolo 3.
 
DATA=970314 FASCID=DDL13-429-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0429 TOTPAG=0054 TOTDOC=0096 NDOC=0085 TIPDOC=P DOCTIT=0010 COMM= PD PAGINIZ=0049 RIGINIZ=036 PAGFIN=0050 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=49 PAGEFIN=50 SORTRES= SORTDDL=042900A00 FASCIDC=13DDL0429 A SORTNAV=0042900A000 00000 ZZDDLC429A NDOC0085 TIPDOCP DOCTIT0010 NDOC0010



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