| (Consorzi di tutela).
1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi
dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale
degli interessi relativi alle denominazioni. Essi sono
riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali purché rispondano ai parametri di rappresentatività
fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della
loro attività i consorzi di tutela:
a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e
svolgono compiti consultivi nei comparti relativi al prodotto
interessato;
b) possono definire programmi di produzione
recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento
tecnico, quantitativo e qualitativo delle produzioni, al fine
di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed
offerta;
c) svolgono le funzioni di controllo e di
vigilanza di cui all'articolo 9 presso i produttori ed i
trasformatori, onde assicurare il rispetto degli adempimenti
cui gli stessi sono tenuti ai sensi delle leggi vigenti e del
disciplinare di produzione, attuando tutte le operazioni
necessarie e conseguenti, ivi compresa l'apposizione dei
marchi, dei contrassegni e dei simboli grafici identificativi
della DOP, della IGP o della attestazione di specificità;
d) svolgono le funzioni di controllo e di
vigilanza di cui all'articolo 9 onde assicurare la tutela e la
salvaguardia della DOP, IGP o attestazione di specificità, da
abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso
improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti
comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad
ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della
Pag. 50
produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti
vigilatori dipendenti dai Consorzi volontari sopraspecificati,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui alla legge
10 aprile 1954, n. 125, e successive modificazioni, e del
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667,
può essere attribuita nei modi e forme di legge la qualifica
di agente di pubblica sicurezza purché posseggano i requisiti
determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con
regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento
innanzi al pretore;
e) svolgono compiti generali o specifici ad essi
affidati dalle competenti autorità nazionali.
2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al
comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari,
deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle
categorie economiche e professionali interessate.
3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di
rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle
attività di collaborazione nelle funzioni di controllo e di
vigilanza di cui all'articolo 9 e al funzionamento dei
consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni
per l'adeguamento ove necessario dei consorzi esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata
in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario
i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle
disposizioni emanate ai sensi della presente legge.
5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta
giorni dalla richiesta, del Comitato di cui al precedente
articolo 6, con decreto, da emanarsi di intesa con il Comitato
di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993,
n. 491, approva i programmi di produzione di cui al comma 1,
lettera b), indicando le modalità di controllo della
corretta applicazione dei programmi medesimi.
6. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali possono essere attribuite le stesse
funzioni dei consorzi di tutela alle associazioni dei
produttori e relative unioni, riconosciute ai sensi della
vigente normativa nazionale e comunitaria, che abbiano
presentato domanda di riconoscimento di una denominazione ai
sensi dell'articolo 3.
| |