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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7965
DDL0429-0086
Relazione Camera n. 429-A (DDL13-429-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.86 (che inizia a pag.50 dello stampato)
...C429A, C720A, C1517A, C2366A. TESTIPDL
...C429A, C720A, C1517A, C2366A.
...TESTO unificato della Commissione Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie.
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC429A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Funzioni di controllo e vigilanza).
     1.  Le funzioni di controllo e vigilanza di cui
  all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed
  all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 ed
  alla presente legge sono svolte, oltre che dall'Ispettorato
  centrale repressione frodi del Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali, e dai consorzi aventi i
  requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente
  legge, da organismi pubblici o privati che rispondono alle
  condizioni di cui alla norma UNI EN 45011 del 26 giugno
  1989.
     2.  Gli organismi di controllo di cui al comma 1,
  presentano la relativa istanza di autorizzazione al Ministro
  delle risorse agricole, alimentari e forestali.  Il Ministro si
  pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della stessa;
  ove la richiesta sia irregolare o incompleta, ne è data
  comunicazione al richiedente indicandone i motivi.  In tal
  caso, il termine decorre dal ricevimento della domanda
  regolarizzata o completa.
     3.  L'autorizzazione è subordinata, oltre che
  all'accertamento della regolarità o completezza della domanda,
  alla verifica del possesso dei requisiti previsti dai citati
 
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  regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, per esercitare
  l'attività di controllo.
     4.  Gli organismi di controllo sono autorizzati con decreto
  del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
  sentito il comitato di cui all'articolo 6.  Gli organismi
  autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il
  territorio nazionale per una o più produzioni riconosciute ai
  sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.
     5.  Gli organismi di controllo, per lo svolgimento della
  loro attività, possono av valersi dei consorzi aventi i
  requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 8 della presente
  legge, purché in possesso delle condizioni di cui alla norma
  UNI EN 45011 del 26 giugno 1989.
     6.  Gli organismi di controllo autorizzati si attengono
  agli obblighi previsti dai regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e
  2082/92.
     7.  La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è
  esercitata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
  forestali e dalle regioni e province autonome di Trento e di
  Bolzano per le strutture di propria competenza.  Ciascuna
  regione e provincia autonoma, all'esito dei controlli propone
  la revoca all'autorizzazione qualora sia emerso che
  l'organismo non risulta più in possesso dei requisiti sulla
  base dei quali l'autorizzazione era stata concessa oppure nei
  casi previsti dai regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.  La
  revoca dell'autorizzazione può riguardare una sola delle
  strutture, sempre che l'organismo di controllo risulti ancora
  in possesso di tutti i requisiti richiesti con riferimento
  alle restanti strutture.  La revoca dell'autorizzazione è
  disposta con la procedura di cui al comma 4.
 
DATA=970314 FASCID=DDL13-429-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0429 TOTPAG=0054 TOTDOC=0096 NDOC=0086 TIPDOC=P DOCTIT=0010 COMM= PD PAGINIZ=0050 RIGINIZ=048 PAGFIN=0051 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=50 PAGEFIN=51 SORTRES= SORTDDL=042900A00 FASCIDC=13DDL0429 A SORTNAV=0042900A000 00000 ZZDDLC429A NDOC0086 TIPDOCP DOCTIT0010 NDOC0010



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