| (Funzioni di controllo e vigilanza).
1. Le funzioni di controllo e vigilanza di cui
all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed
all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 ed
alla presente legge sono svolte, oltre che dall'Ispettorato
centrale repressione frodi del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, e dai consorzi aventi i
requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente
legge, da organismi pubblici o privati che rispondono alle
condizioni di cui alla norma UNI EN 45011 del 26 giugno
1989.
2. Gli organismi di controllo di cui al comma 1,
presentano la relativa istanza di autorizzazione al Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro si
pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della stessa;
ove la richiesta sia irregolare o incompleta, ne è data
comunicazione al richiedente indicandone i motivi. In tal
caso, il termine decorre dal ricevimento della domanda
regolarizzata o completa.
3. L'autorizzazione è subordinata, oltre che
all'accertamento della regolarità o completezza della domanda,
alla verifica del possesso dei requisiti previsti dai citati
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regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, per esercitare
l'attività di controllo.
4. Gli organismi di controllo sono autorizzati con decreto
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sentito il comitato di cui all'articolo 6. Gli organismi
autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il
territorio nazionale per una o più produzioni riconosciute ai
sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.
5. Gli organismi di controllo, per lo svolgimento della
loro attività, possono av valersi dei consorzi aventi i
requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 8 della presente
legge, purché in possesso delle condizioni di cui alla norma
UNI EN 45011 del 26 giugno 1989.
6. Gli organismi di controllo autorizzati si attengono
agli obblighi previsti dai regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e
2082/92.
7. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è
esercitata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali e dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano per le strutture di propria competenza. Ciascuna
regione e provincia autonoma, all'esito dei controlli propone
la revoca all'autorizzazione qualora sia emerso che
l'organismo non risulta più in possesso dei requisiti sulla
base dei quali l'autorizzazione era stata concessa oppure nei
casi previsti dai regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92. La
revoca dell'autorizzazione può riguardare una sola delle
strutture, sempre che l'organismo di controllo risulti ancora
in possesso di tutti i requisiti richiesti con riferimento
alle restanti strutture. La revoca dell'autorizzazione è
disposta con la procedura di cui al comma 4.
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