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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7977
DDL0430-0002
Progetto di legge Camera n. 430 - testo presentato - (DDL13-430)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C430. TESTIPDL
...C430.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC430 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il conseguimento dei principali
  obiettivi della riforma della politica agricola comune -
  l'equilibrio del mercato, la stabilità dei redditi degli
  agricoltori, il rispetto degli equilibri naturali e ambientali
  - rende difficile la persistenza di alcune strutture agrarie
  anche in relazione alla rapida evoluzione del sistema
  economico dominato da cambiamenti e trasformazioni.
     In particolare, per un più adeguato controllo ed una
  maggiore efficienza economica della produzione si ritiene di
  non poter prescindere dal considerare aspetti sempre più
  critici, come il problema dell'invecchiamento degli
  imprenditori agricoli e del necessario consolidamento delle
  aziende.
     La complessità dello scenario appena accennato e delle sue
  ripercussioni porta, allora, a comprendere il disorientamento
  per il processo di adattamento in atto, che fa sì che molti
  degli investimenti realizzati in precedenza anche con il
  sostegno pubblico si rivelino non utili o tali da giustificare
  l'impegno dei capitali spesi e il dispendio delle energie
  erogate.
     La revisione del regime di pensionamento anticipato,
  nell'intento di farne uno strumento più efficace di
  miglioramento delle imprese familiari insediate sulla terra
  nonché di aiuto sociale degli agricoltori anziani richiede, ad
 
                               Pag. 2
 
  esempio, un ulteriore sforzo per sostenere, secondo previsioni
  ragionevolmente di breve periodo, la situazione di sicurezza e
  di stabilità delle attuali strutture agrarie ovvero di
  redditività, che sono caratteristiche indissolubili di una
  normale attività agricola.
     La struttura dei contratti agrari - oggi ridotti, salvo
  marginali eccezioni, al solo affitto di fondi rustici - non
  può non risentire del generale rivolgimento.
     La riforma dei contratti agrari, preconizzata dalle leggi
  di proroga "fino a nuova disposizione" e, soprattutto, dalla
  legge 15 settembre 1964, n. 756 e concretatasi nella legge 3
  maggio 1982, n. 203, non ha trovato il suo sblocco naturale in
  sede di applicazione di quest'ultima legge, perché nella
  seconda metà degli anni ottanta sono intervenuti, come si è
  evidenziato, nuovi incisivi fattori di trasformazione e può
  dirsi che proprio questi ultimi anni possono essere
  considerati anni di crisi.
     La crisi colpisce duramente soprattutto i piccoli
  imprenditori agricoli i quali, confidando nella residua durata
  dei contratti agrari stabilita dall'articolo 2 della legge n.
  203 del 1982, avevano organizzato, anche con notevoli
  sacrifici economici, le loro imprese in modo tale da
  assicurarsi, con i profitti degli anni "garantiti" loro da
  tale articolo, il ristoro dei sacrifiCI affrontati.  Costoro si
  trovano oggi in situazioni assai gravi, anche in relazione
  allo sconvolgimento dei piani di ammortamento dei debiti, resi
  impossibili dalla riduzione dei ricavi.
     La situazione degli affittuari i cui contratti sono
  destinati a cessare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 3
  maggio 1982, n. 203, è fonte di gravissima preoccupazione per
  le famiglie coltivatrici, che si vedono costrette a cessare il
  lavoro congeniale alle loro attitudini professionali senza
  possibilità di ricambio.
     Né può dirsi che i coltivatori escomiati possono
  facilmente trovare altre terre in affitto sul mercato.  I
  proprietari delle terre, invero, da un lato hanno ancora
  l'avversione verso i contratti agrari, dall'altro, allettati
  dai consistenti contributi pubblici per il ritiro delle terre
  dalla coltivazione, credono di poter ottenere dalle terre
  stesse notevoli profitti senza l'onere di una vera impresa e
  senza professionalità alcuna.
     Inoltre, i concedenti si avvalgono della facoltà loro
  accordata dall'articolo 45 della legge n. 203 del 1982, di
  adattare il contratto alla realtà della singola azienda anche
  in deroga alle disposizioni imperative della legge per
  ottenere canoni elevati per contratti di brevissima durata e
  senza possibilità di realizzare miglioramenti.
     Non si può certo negare validità ai contratti in deroga
  stipulati, né sovvertire radicalmente il sistema dell'articolo
  45 della legge n. 203 del 1982, ma non si può non prendere
  atto che neppure con il ricorso ad esso sia stato ottenuto il
  normalizzarsi del mercato degli affitti, nel rispetto dei fini
  produttivistici e di equità sociale consacrati nell'articolo
  44 della Costituzione.
     Certamente non si può pensare di introdurre nel sistema un
  nuovo regime di proroga.  Ma non si può neppure sottovalutare
  la gravità del momento e rinunciare a porre qualsiasi rimedio
  al fenomeno sopra denunciato, i cui risvolti economico-sociali
  non possono lasciare indifferente il legislatore.
     La Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 28 marzo
  1968, nel dichiarare infondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 14 della legge 15 settembre 1964,
  n. 756, nella parte in cui disponeva la proroga dei contratti
  agrari "fino a nuova disposizioneu", affermò testualmente: "Il
  legislatore nel procedere, con la citata legge, alla riforma
  dei contratti agrari (come risulta dai lavori preparatori) si
  è reso conto che tale riforma non poteva considerarsi idonea a
  risolvere in modo definitivo tutti i problemi imposti dal
  momento storico ed in conseguenza ha ritenuto, con
  apprezzamento di prudenza operativa, di politica legislativa e
  di sicurezza sociale insindacabile in sede di giudizio sulla
  legittimità della legge, di prorogare i rapporti contrattuali
  in corso con le notevoli e sostanziali modificazioni ad essi
  apportate sino a quando le nuove strutture aziendali non siano
 
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  in grado di sostituire le precedenti.  Resta quindi escluso che
  sia stata realizzata la definitiva disciplina della materia e
  la protrazione a tempo indeterminato,  sine die,  della
  proroga".
     Orbene, con la legge 3 maggio 1982, n. 203, il legislatore
  ha inteso disciplinare compiutamente la materia e, in
  conseguenza, ha disposto la "cessazione del regime di proroga"
  (rubrica dell'articolo 40) ed ha abrogato "le disposizioni di
  legge che prevedono la proroga di contratti agrari o ne
  disciplinano le eccezioni alla proroga stessa" ed ha
  scaglionato la durata residua dei contratti agrari già in
  regime di proroga al fine di dare luogo al necessario
  rinnovamento.
     Il disegno del legislatore del 1982 si è realizzato, per
  le ragioni sopra esposte, solo parzialmente.  Ma soprattutto
  sono intervenute impreviste cause perturbatrici le quali hanno
  sconvolto le prospettive economiche degli affittuari nei
  confronti dei quali la scadenza è più vicina.
     Soprattutto per costoro non sussistono oggi le condizioni
  per la sostituzione delle vecchie strutture con le nuove, che
  la stessa Corte costituzionale riconobbe come condizione per
  la cessazione definitiva del regime di proroga.
     Il  set-aside  e la politica agricola comune tendono,
  infatti - come si è detto - a favorire la rendita fondiaria ed
  uniti alle imminenti scadenze, bloccano di fatto la mobilità
  fondiaria di quei terreni che costituiscono per l'azienda
  agricola familiare un'essenziale strumento nell'organizzazione
  dell'impresa.
     Enti, fondazioni, grossi proprietari preferiscono anziché
  concedere in affitto i terreni, lasciarli a riposo o
  addirittura metterli sul mercato per l'elevata remunerazione
  come beni di investimento mettendo fuori causa gli
  affittuari.
     Si impone, dunque, un provvedimento che, pur senza
  configurare minimamente la restaurazione del regime di
  proroga, consenta di evitare in casi circoscritti, verso i
  soli coltivatori diretti, e fra essi verso quelli che hanno
  bene coltivato e tenendo conto degli interessi meritevoli di
  tutela dei proprietari, il gravissimo danno della cessazione
  del rapporto.
     Questo è il fine della presente proposta di legge, la
  quale prevede a favore dei soli coltivatori diretti, in
  assenza della volontà del locatore di riprendere i fondi
  rustici per la conduzione in modo diretto, la rinnovazione dei
  contratti in scadenza, al fine di consentire conversioni di
  strutture quanto meno "dolorose" possibili e di evitare la
  dispersione di capacità professionali e forze di lavoro in un
  momento di vera emergenza per l'agricoltura italiana.
     In ogni caso, l'aspetto fondamentale dell'iniziativa è
  rappresentato dal voler riferire la definitiva sistemazione
  degli interessi coinvolti alla collaborazione su base
  fiduciaria tra proprietà ed impresa, prevedendo un esplicito
  invito alle parti di promuovere trattative per la rinnovazione
  del contratto di affitto ai sensi dell'articolo 45 della legge
  n. 203 del 1992, attraverso una più adeguata valutazione delle
  reciproche esigenze ed un uso più equilibrato del potere
  dispositivo.
     Tale impostazione viene rafforzata ulteriormente dalla
  previsione che stabilisce, espressamente, la esclusione
  dall'ambito applicativo della legge dei contratti conclusi in
  deroga per i quali rimane ferma la durata diversamente
  pattuita tra le parti del rapporto agrario.
     La proposta di legge mutuando dall'esperienza normativa
  delle locazioni degli immobili urbani prevede, quindi, il
  diritto del coltivatore insediato sul fondo ad essere
  preferito ai terzi nel caso di nuova concessione in affitto
  dello stesso fondo, alle medesime condizioni convenute nelle
  proposte di nuovo contratto, anche se definite in deroga alla
  normativa vigente.
     Un ruolo di particolare rilievo viene attribuito alla
  Cassa per la formazione della proprietà contadina, consentendo
  il finanziamento diretto delle operazioni di acquisto dei
  fondi rustici su cui siano insediati gli affittuari, a cui
  vengono estese le modalità di versamento del prezzo stabilite
  per la concessione dei mutui "regionali".
     Ulteriori disposizioni sono relative alla detenzione del
  fondo da parte dell'affittuario in pendenza delle procedure
 
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  giudiziarie ovvero dopo la cessazione del rapporto; alla
  estensione della disciplina già in vigore per le zone montane
  volta a salvaguardare l'integrità della azienda agricola in
  caso di apertura della successione regolando anche le
  procedure per l'acquisto del fondo rustico; alla
  determinazione di alcuni aspetti del regime dei
  miglioramenti.
     Fondamentale appare, ancora, la previsione intesa a
  limitare l'ambito di efficacia degli accordi concordati in
  sede transattiva innanzi all'autorità giudiziale.
     Alcune disposizioni tributarie completano il quadro di
  riferimento proposto con opportune agevolazioni a favore della
  posizione del proprietario che abbia dato in affitto i propri
  fondi rispetto a quello che goda di una mera rendita.
 
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