| Onorevoli Colleghi! - Il conseguimento dei principali
obiettivi della riforma della politica agricola comune -
l'equilibrio del mercato, la stabilità dei redditi degli
agricoltori, il rispetto degli equilibri naturali e ambientali
- rende difficile la persistenza di alcune strutture agrarie
anche in relazione alla rapida evoluzione del sistema
economico dominato da cambiamenti e trasformazioni.
In particolare, per un più adeguato controllo ed una
maggiore efficienza economica della produzione si ritiene di
non poter prescindere dal considerare aspetti sempre più
critici, come il problema dell'invecchiamento degli
imprenditori agricoli e del necessario consolidamento delle
aziende.
La complessità dello scenario appena accennato e delle sue
ripercussioni porta, allora, a comprendere il disorientamento
per il processo di adattamento in atto, che fa sì che molti
degli investimenti realizzati in precedenza anche con il
sostegno pubblico si rivelino non utili o tali da giustificare
l'impegno dei capitali spesi e il dispendio delle energie
erogate.
La revisione del regime di pensionamento anticipato,
nell'intento di farne uno strumento più efficace di
miglioramento delle imprese familiari insediate sulla terra
nonché di aiuto sociale degli agricoltori anziani richiede, ad
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esempio, un ulteriore sforzo per sostenere, secondo previsioni
ragionevolmente di breve periodo, la situazione di sicurezza e
di stabilità delle attuali strutture agrarie ovvero di
redditività, che sono caratteristiche indissolubili di una
normale attività agricola.
La struttura dei contratti agrari - oggi ridotti, salvo
marginali eccezioni, al solo affitto di fondi rustici - non
può non risentire del generale rivolgimento.
La riforma dei contratti agrari, preconizzata dalle leggi
di proroga "fino a nuova disposizione" e, soprattutto, dalla
legge 15 settembre 1964, n. 756 e concretatasi nella legge 3
maggio 1982, n. 203, non ha trovato il suo sblocco naturale in
sede di applicazione di quest'ultima legge, perché nella
seconda metà degli anni ottanta sono intervenuti, come si è
evidenziato, nuovi incisivi fattori di trasformazione e può
dirsi che proprio questi ultimi anni possono essere
considerati anni di crisi.
La crisi colpisce duramente soprattutto i piccoli
imprenditori agricoli i quali, confidando nella residua durata
dei contratti agrari stabilita dall'articolo 2 della legge n.
203 del 1982, avevano organizzato, anche con notevoli
sacrifici economici, le loro imprese in modo tale da
assicurarsi, con i profitti degli anni "garantiti" loro da
tale articolo, il ristoro dei sacrifiCI affrontati. Costoro si
trovano oggi in situazioni assai gravi, anche in relazione
allo sconvolgimento dei piani di ammortamento dei debiti, resi
impossibili dalla riduzione dei ricavi.
La situazione degli affittuari i cui contratti sono
destinati a cessare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 3
maggio 1982, n. 203, è fonte di gravissima preoccupazione per
le famiglie coltivatrici, che si vedono costrette a cessare il
lavoro congeniale alle loro attitudini professionali senza
possibilità di ricambio.
Né può dirsi che i coltivatori escomiati possono
facilmente trovare altre terre in affitto sul mercato. I
proprietari delle terre, invero, da un lato hanno ancora
l'avversione verso i contratti agrari, dall'altro, allettati
dai consistenti contributi pubblici per il ritiro delle terre
dalla coltivazione, credono di poter ottenere dalle terre
stesse notevoli profitti senza l'onere di una vera impresa e
senza professionalità alcuna.
Inoltre, i concedenti si avvalgono della facoltà loro
accordata dall'articolo 45 della legge n. 203 del 1982, di
adattare il contratto alla realtà della singola azienda anche
in deroga alle disposizioni imperative della legge per
ottenere canoni elevati per contratti di brevissima durata e
senza possibilità di realizzare miglioramenti.
Non si può certo negare validità ai contratti in deroga
stipulati, né sovvertire radicalmente il sistema dell'articolo
45 della legge n. 203 del 1982, ma non si può non prendere
atto che neppure con il ricorso ad esso sia stato ottenuto il
normalizzarsi del mercato degli affitti, nel rispetto dei fini
produttivistici e di equità sociale consacrati nell'articolo
44 della Costituzione.
Certamente non si può pensare di introdurre nel sistema un
nuovo regime di proroga. Ma non si può neppure sottovalutare
la gravità del momento e rinunciare a porre qualsiasi rimedio
al fenomeno sopra denunciato, i cui risvolti economico-sociali
non possono lasciare indifferente il legislatore.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 28 marzo
1968, nel dichiarare infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 14 della legge 15 settembre 1964,
n. 756, nella parte in cui disponeva la proroga dei contratti
agrari "fino a nuova disposizioneu", affermò testualmente: "Il
legislatore nel procedere, con la citata legge, alla riforma
dei contratti agrari (come risulta dai lavori preparatori) si
è reso conto che tale riforma non poteva considerarsi idonea a
risolvere in modo definitivo tutti i problemi imposti dal
momento storico ed in conseguenza ha ritenuto, con
apprezzamento di prudenza operativa, di politica legislativa e
di sicurezza sociale insindacabile in sede di giudizio sulla
legittimità della legge, di prorogare i rapporti contrattuali
in corso con le notevoli e sostanziali modificazioni ad essi
apportate sino a quando le nuove strutture aziendali non siano
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in grado di sostituire le precedenti. Resta quindi escluso che
sia stata realizzata la definitiva disciplina della materia e
la protrazione a tempo indeterminato, sine die, della
proroga".
Orbene, con la legge 3 maggio 1982, n. 203, il legislatore
ha inteso disciplinare compiutamente la materia e, in
conseguenza, ha disposto la "cessazione del regime di proroga"
(rubrica dell'articolo 40) ed ha abrogato "le disposizioni di
legge che prevedono la proroga di contratti agrari o ne
disciplinano le eccezioni alla proroga stessa" ed ha
scaglionato la durata residua dei contratti agrari già in
regime di proroga al fine di dare luogo al necessario
rinnovamento.
Il disegno del legislatore del 1982 si è realizzato, per
le ragioni sopra esposte, solo parzialmente. Ma soprattutto
sono intervenute impreviste cause perturbatrici le quali hanno
sconvolto le prospettive economiche degli affittuari nei
confronti dei quali la scadenza è più vicina.
Soprattutto per costoro non sussistono oggi le condizioni
per la sostituzione delle vecchie strutture con le nuove, che
la stessa Corte costituzionale riconobbe come condizione per
la cessazione definitiva del regime di proroga.
Il set-aside e la politica agricola comune tendono,
infatti - come si è detto - a favorire la rendita fondiaria ed
uniti alle imminenti scadenze, bloccano di fatto la mobilità
fondiaria di quei terreni che costituiscono per l'azienda
agricola familiare un'essenziale strumento nell'organizzazione
dell'impresa.
Enti, fondazioni, grossi proprietari preferiscono anziché
concedere in affitto i terreni, lasciarli a riposo o
addirittura metterli sul mercato per l'elevata remunerazione
come beni di investimento mettendo fuori causa gli
affittuari.
Si impone, dunque, un provvedimento che, pur senza
configurare minimamente la restaurazione del regime di
proroga, consenta di evitare in casi circoscritti, verso i
soli coltivatori diretti, e fra essi verso quelli che hanno
bene coltivato e tenendo conto degli interessi meritevoli di
tutela dei proprietari, il gravissimo danno della cessazione
del rapporto.
Questo è il fine della presente proposta di legge, la
quale prevede a favore dei soli coltivatori diretti, in
assenza della volontà del locatore di riprendere i fondi
rustici per la conduzione in modo diretto, la rinnovazione dei
contratti in scadenza, al fine di consentire conversioni di
strutture quanto meno "dolorose" possibili e di evitare la
dispersione di capacità professionali e forze di lavoro in un
momento di vera emergenza per l'agricoltura italiana.
In ogni caso, l'aspetto fondamentale dell'iniziativa è
rappresentato dal voler riferire la definitiva sistemazione
degli interessi coinvolti alla collaborazione su base
fiduciaria tra proprietà ed impresa, prevedendo un esplicito
invito alle parti di promuovere trattative per la rinnovazione
del contratto di affitto ai sensi dell'articolo 45 della legge
n. 203 del 1992, attraverso una più adeguata valutazione delle
reciproche esigenze ed un uso più equilibrato del potere
dispositivo.
Tale impostazione viene rafforzata ulteriormente dalla
previsione che stabilisce, espressamente, la esclusione
dall'ambito applicativo della legge dei contratti conclusi in
deroga per i quali rimane ferma la durata diversamente
pattuita tra le parti del rapporto agrario.
La proposta di legge mutuando dall'esperienza normativa
delle locazioni degli immobili urbani prevede, quindi, il
diritto del coltivatore insediato sul fondo ad essere
preferito ai terzi nel caso di nuova concessione in affitto
dello stesso fondo, alle medesime condizioni convenute nelle
proposte di nuovo contratto, anche se definite in deroga alla
normativa vigente.
Un ruolo di particolare rilievo viene attribuito alla
Cassa per la formazione della proprietà contadina, consentendo
il finanziamento diretto delle operazioni di acquisto dei
fondi rustici su cui siano insediati gli affittuari, a cui
vengono estese le modalità di versamento del prezzo stabilite
per la concessione dei mutui "regionali".
Ulteriori disposizioni sono relative alla detenzione del
fondo da parte dell'affittuario in pendenza delle procedure
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giudiziarie ovvero dopo la cessazione del rapporto; alla
estensione della disciplina già in vigore per le zone montane
volta a salvaguardare l'integrità della azienda agricola in
caso di apertura della successione regolando anche le
procedure per l'acquisto del fondo rustico; alla
determinazione di alcuni aspetti del regime dei
miglioramenti.
Fondamentale appare, ancora, la previsione intesa a
limitare l'ambito di efficacia degli accordi concordati in
sede transattiva innanzi all'autorità giudiziale.
Alcune disposizioni tributarie completano il quadro di
riferimento proposto con opportune agevolazioni a favore della
posizione del proprietario che abbia dato in affitto i propri
fondi rispetto a quello che goda di una mera rendita.
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