| (Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203).
1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203,
è inserito il seguente:
"Art. 4- bis - (Diritto di prelazione in caso di nuovo
affitto). - 1. Il conduttore ha diritto, a parità di
condizioni, ad essere preferito ai terzi, nel caso in cui il
locatore intenda concedere in affitto il fondo alla scadenza
dei termini previsti dall'articolo 2 ovvero, per gli altri
contratti di affitto ivi compresi quelli aventi origine da
conversione dei contratti associativi ai sensi dell'articolo
25, alla scadenza prevista dall'articolo 1 o alla diversa
scadenza pattuita tra le parti. A tal fine il locatore deve
comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni
prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto
anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai
sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio
1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45
della presente legge.
2. Il conduttore deve esercitare il diritto di
prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il
conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare
l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per
grave inadempimento o recesso del conduttore ai sensi
dell'articolo 5.
4. Il conduttore, purché coltivatore diretto, conserva
il diritto di prelazione anche nel caso in cui il rapporto
contrattuale tra il locatore ed il nuovo conduttore cessi
comunque entro un anno.
5. Nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi
tempestivamente le proposte ovvero stipuli un contratto di
Pag. 6
affitto con terzi a condizioni più favorevoli di quelle
comunicate all'affittuario, quest'ultimo ha diritto alla
rinnovazione del contratto alle medesime condizioni e può
adire la sezione specializzata agraria del tribunale per
ottenere la reimissione nel godimento del fondo con il
procedimento di cui all'articolo 700 del codice di procedura
civile".
| |