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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7978
DDL0430-0003
Progetto di legge Camera n. 430 - testo presentato - (DDL13-430)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C430. TESTIPDL
...C430.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC430 ZZ13 ZZPD ZZPR
        (Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203).
     1.  Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203,
  è inserito il seguente:
     "Art. 4- bis - (Diritto di prelazione in caso di nuovo
  affitto). -  1.  Il conduttore ha diritto, a parità di
  condizioni, ad essere preferito ai terzi, nel caso in cui il
  locatore intenda concedere in affitto il fondo alla scadenza
  dei termini previsti dall'articolo 2 ovvero, per gli altri
  contratti di affitto ivi compresi quelli aventi origine da
  conversione dei contratti associativi ai sensi dell'articolo
  25, alla scadenza prevista dall'articolo 1 o alla diversa
  scadenza pattuita tra le parti.  A tal fine il locatore deve
  comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera
  raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni
  prima della scadenza.  Le offerte possono avere ad oggetto
  anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai
  sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio
  1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45
  della presente legge.
     2.  Il conduttore deve esercitare il diritto di
  prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della
  comunicazione di cui al comma 1.
     3.  L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il
  conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare
  l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per
  grave inadempimento o recesso del conduttore ai sensi
  dell'articolo 5.
     4.  Il conduttore, purché coltivatore diretto, conserva
  il diritto di prelazione anche nel caso in cui il rapporto
  contrattuale tra il locatore ed il nuovo conduttore cessi
  comunque entro un anno.
     5.  Nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi
  tempestivamente le proposte ovvero stipuli un contratto di
 
                               Pag. 6
 
  affitto con terzi a condizioni più favorevoli di quelle
  comunicate all'affittuario, quest'ultimo ha diritto alla
  rinnovazione del contratto alle medesime condizioni e può
  adire la sezione specializzata agraria del tribunale per
  ottenere la reimissione nel godimento del fondo con il
  procedimento di cui all'articolo 700 del codice di procedura
  civile".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-430 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0430 TOTPAG=0011 TOTDOC=0014 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=043000 00 FASCIDC=13DDL0430 SORTNAV=0043000 000 00000 ZZDDLC430 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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