| (Titolarità del diritto di prelazione).
1. I conduttori in affitto di fondi rustici di cui agli
articoli 6, 7 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203,
conservano il diritto di prelazione di cui all'articolo 8
della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive
modificazioni, per un anno dalla cessazione del contratto di
affitto per scadenza del termine, anche dopo il rilascio del
fondo.
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