| 1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al
soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono
trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del
tesoro.
2. Il Ministro del tesoro provvede alla cessione a titolo
oneroso delle partecipazioni di cui al comma 1. A tale fine il
Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri
per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle
finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende
interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per
l'economia generale, nonché per gli interessi turistici e
locali. Entro novanta giorni dalla comunicazione della
proposta di acquisto, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano ed i comuni interessati, possono
esercitare, a parità di condizioni, il diritto di prelazione,
direttamente ovvero tramite società partecipate. Le
partecipazioni del Centro ittico tarantino campano S.p.a. sono
cedute a titolo oneroso alla regione Campania e ai comuni
interessati, dietro loro richiesta, da presentare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella
regione Puglia, da cedere con corrispondenti modalità.
3. Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo
gestione aziende termali - EAGAT, di cui all'articolo
1- quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n.
Pag. 5
641, e alla legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso. I
crediti vantati dallo stesso comitato verso le società
controllate sono trasferiti al Ministero del tesoro -
Direzione generale del tesoro. Il comitato medesimo consegna,
entro trenta giorni, al Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e
per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, i libri
contabili, gli inventari e rende il conto relativo al periodo
successivo all'ultimo bilancio approvato.
4. Il personale in servizio presso il comitato di
liquidazione EAGAT ha facoltà di presentare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
domanda per essere assunto, per le esigenze connesse alla
liquidazione del comitato stesso, presso il Ministero del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli
enti disciolti, con la procedura di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed anche
in soprannumero salva la facoltà di presentare, entro il
medesimo termine, domanda ai fini dell'applicazione delle
disposizioni previste per gli enti in ristrutturazione
dall'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
5. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti
dall'applicazione del comma 4, si provvede con i risparmi di
spesa derivanti dall'articolo 8 del decreto-legge 8 gennaio
1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo
1996, n. 110.
| |