| (Interventi di finanziamento).
1. La Cassa per la formazione della piccola proprietà
contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo
5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a destinare almeno il 40
per cento delle disponibilità annuali al finanziamento di
operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del
diritto di prelazione o di riscatto previsti dall'articolo 8
della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato
dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817.
2. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, settimo
comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590.
3. L'istruttoria dell'operazione deve essere espletata
autonomamente dalla Cassa per la formazione della piccola
proprietà contadina entro quattro mesi dalla presentazione
della relativa domanda di finanziamento.
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