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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7981
DDL0430-0006
Progetto di legge Camera n. 430 - testo presentato - (DDL13-430)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C430. TESTIPDL
...C430.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 7 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC430 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Opposizione alla disdetta).
     1.  Alle scadenze previste dall'articolo 2, primo comma,
  della legge 3 maggio 1982, n. 203, l'affittuario coltivatore
  diretto può opporsi alla disdetta e promuovere trattative per
  la rinnovazione del contratto di affitto in deroga alle norme
  vigenti in materia di contratti agrari ai sensi dell'articolo
  45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
     2.  L'opposizione alla disdetta deve essere comunicata
  mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
  sessanta giorni dalla scadenza del contratto e deve contenere
  l'offerta del canone da parte dell'affittuario coltivatore
  diretto secondo un livello superiore almeno del trenta per
  cento a quello determinato secondo la disciplina dell'equo
  canone, in relazione al fondo condotto.
     3.  Trascorso il termine di trenta giorni e in assenza di
  accordo tra le parti, il contratto di affitto si intende
  rinnovato per cinque annate agrarie ed il canone non può
  essere inferiore all'offerta di cui al precedente comma 2
  ovvero deve essere determinato in conformità ai parametri da
  definire sulla base di un accordo collettivo stipulato tra le
  organizzazioni professionali agricole maggiormente
  rappresentative a livello nazionale ai sensi del terzo comma
  dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 come
  sostituito dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203,
  tenendo conto dello stato di produttività del fondo.
     4.  La facoltà di promuovere le trattative di cui al comma
  1 è riconosciuta anche all'affittuario coltivatore diretto al
  quale sia notificato un provvedimento giudiziario finalizzato
  al rilascio del fondo la cui esecuzione resta sospesa per un
  periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
     5.  Nell'ipotesi di cui al comma 1 il locatore può opporsi
  all'avvio delle trattative ove si verifichi una delle seguenti
  condizioni:
       a)  che il locatore, il quale sia coltivatore
  diretto o soggetto ad esso equiparato, e non sia nel
 
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  godimento, a qualsiasi titolo di altri fondi che, con le
  colture e gli allevamenti in atto, possano assorbire più della
  metà della forza lavorativa sua e della famiglia, si obblighi
  ad esercitare o far esercitare dal coniuge o da uno o più
  discendenti, che siano coltivatori diretti, per almeno nove
  anni la diretta coltivazione del fondo, sempreché egli stesso
  od altro componente della famiglia sia di età inferiore ai
  cinquantacinque anni;
       b)  che l'affittuario si sia reso colpevole di
  grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 5
  della legge 3 maggio 1982, n. 203.
     6.  Il locatore che ottenga la disponibilità del fondo per
  i motivi indicati alla lettera  a)  del comma 5 del
  presente articolo, e non adempia agli obblighi assunti, è
  tenuto al ripristino del contratto, anche nei confronti dei
  terzi, oltre che al risarcimento del danno, nei confronti
  dell'affittuario al quale sia stata negata la rinnovazione.
     7.  Resta in ogni caso ferma, con esclusione di quanto
  disposto dall'articolo 1, la durata dei contratti agrari
  oggetto di accordi di cui al terzo comma dell'articolo 23
  della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo
  comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-430 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0430 TOTPAG=0011 TOTDOC=0014 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=043000 00 FASCIDC=13DDL0430 SORTNAV=0043000 000 00000 ZZDDLC430 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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