| (Opposizione alla disdetta).
1. Alle scadenze previste dall'articolo 2, primo comma,
della legge 3 maggio 1982, n. 203, l'affittuario coltivatore
diretto può opporsi alla disdetta e promuovere trattative per
la rinnovazione del contratto di affitto in deroga alle norme
vigenti in materia di contratti agrari ai sensi dell'articolo
45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
2. L'opposizione alla disdetta deve essere comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
sessanta giorni dalla scadenza del contratto e deve contenere
l'offerta del canone da parte dell'affittuario coltivatore
diretto secondo un livello superiore almeno del trenta per
cento a quello determinato secondo la disciplina dell'equo
canone, in relazione al fondo condotto.
3. Trascorso il termine di trenta giorni e in assenza di
accordo tra le parti, il contratto di affitto si intende
rinnovato per cinque annate agrarie ed il canone non può
essere inferiore all'offerta di cui al precedente comma 2
ovvero deve essere determinato in conformità ai parametri da
definire sulla base di un accordo collettivo stipulato tra le
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale ai sensi del terzo comma
dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 come
sostituito dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203,
tenendo conto dello stato di produttività del fondo.
4. La facoltà di promuovere le trattative di cui al comma
1 è riconosciuta anche all'affittuario coltivatore diretto al
quale sia notificato un provvedimento giudiziario finalizzato
al rilascio del fondo la cui esecuzione resta sospesa per un
periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il locatore può opporsi
all'avvio delle trattative ove si verifichi una delle seguenti
condizioni:
a) che il locatore, il quale sia coltivatore
diretto o soggetto ad esso equiparato, e non sia nel
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godimento, a qualsiasi titolo di altri fondi che, con le
colture e gli allevamenti in atto, possano assorbire più della
metà della forza lavorativa sua e della famiglia, si obblighi
ad esercitare o far esercitare dal coniuge o da uno o più
discendenti, che siano coltivatori diretti, per almeno nove
anni la diretta coltivazione del fondo, sempreché egli stesso
od altro componente della famiglia sia di età inferiore ai
cinquantacinque anni;
b) che l'affittuario si sia reso colpevole di
grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 5
della legge 3 maggio 1982, n. 203.
6. Il locatore che ottenga la disponibilità del fondo per
i motivi indicati alla lettera a) del comma 5 del
presente articolo, e non adempia agli obblighi assunti, è
tenuto al ripristino del contratto, anche nei confronti dei
terzi, oltre che al risarcimento del danno, nei confronti
dell'affittuario al quale sia stata negata la rinnovazione.
7. Resta in ogni caso ferma, con esclusione di quanto
disposto dall'articolo 1, la durata dei contratti agrari
oggetto di accordi di cui al terzo comma dell'articolo 23
della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo
comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
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