| (Accordi collettivi).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali convoca le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale per la stipulazione dell'accordo di cui all'articolo
1, comma 3.
2. In caso di inutile decorso del termine di trenta giorni
dalla data di convocazione il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali provvede a determinare con
proprio decreto i parametri del canone da osservare nel
contratto di affitto rinnovato ai sensi dell'articolo
4- bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, introdotto
dall'articolo 1 della presente legge.
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