| (Detenzione del fondo).
1. La detenzione del fondo da parte del concessionario
a norma dell'articolo 47, secondo comma, della legge 3 maggio
1982, n. 203, non comporta il sorgere a suo carico di alcun
obbligo di risarcimento del danno per la mancata riconsegna
del fondo, salvo il rispetto degli obblighi di legge.
2. L'affittuario che permanga sul fondo rustico dopo la
cessazione del rapporto di affitto per la comunicazione della
disdetta da parte del concedente, ovvero dopo la risoluzione
del contratto per grave inadempimento a norma dell'articolo 5,
secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve
considerarsi un occupante abusivo con la conseguenza che tutti
i diritti che sarebbero scaturiti dal rapporto vengono a
cessare, mentre permane a suo carico l'obbligo di
corrispondere, fino alla restituzione del fondo occupato, il
corrispettivo pattuito oltre il risarcimento del maggiore
danno, se richiesto e provato dal locatore.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 l'affittuario mantiene
soltanto il diritto, nei limiti del valore, alle spese di
produzione e di raccolta.
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