| (Conservazione dell'integrità
dell'azienda agricola e procedura
per l'acquisto della proprietà).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estese anche alle aziende
agricole ubicate in comuni non montani.
2. La Cassa per la formazione della proprietà contadina
deve dare preferenza alle operazioni di acquisto finalizzate
alla conservazione dell'integrità delle aziende agricole ai
sensi del comma 1, sino alla concorrenza del 20 per cento
delle disponibilità finanziarie annuali.
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