| (Transazioni).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 23 della legge 11
febbraio 1971, n. 11, come sostituto dell'articolo 45 della
legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:
"Le transazioni stipulate davanti al giudice competente
non possono riguardare i criteri di determinazione del canone,
la durata del contratto e le norme fissate nell'articolo 10
della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e negli articoli 16 e 17
della presente legge".
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