Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7991
DDL0431-0002
Progetto di legge Camera n. 431 - testo presentato - (DDL13-431)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C431. TESTIPDL
...C431.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC431 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  reca modificazioni ed integrazioni alla legge 26 novembre
  1992, n. 468, sul settore lattiero-caseario, apportando alla
  normativa vigente le modifiche che l'esperienza applicativa ha
  evidenziato.
     Si segnala, in primo luogo, la disposizione di cui al
  capoverso 2- quater  del comma 1, lettera  a),
  dell'articolo 4, che consente ai produttori di presentare alla
  regione competente istanza di riesame della propria posizione,
  con conseguente facoltà, in caso di silenzio, di fare ricorso
  all'autocertificazione, disposizione che si presenta quanto
  mai opportuna in relazione ai gravi ritardi fatti registrare
  dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
  (AIMA) nella valutazione di tali richieste.
     In tale quadro si collocano le disposizioni che
  affrontano, ad esempio, le questioni legate all'utilizzazione
  di garanzie in luogo della trattenuta del prelievo
  supplementare da effettuare per tutte le consegne che
  oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a
  ciascun produttore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
  d);  in sostanza, si riconosce esplicitamente che la
  regolamentazione comunitaria prevede meccanismi alternativi
  alla trattenuta, consentendo l'utilizzo di altri mezzi, come
  la stipulazione di fidejussioni bancarie, già ampiamente usate
  anche nel settore agricolo.
     L'articolo 6 della presente proposta di legge integra la
  disciplina vigente relativamente ai produttori che effettuano
  vendite dirette, regolamentando espressamente le modalità con
  cui effettuare la compensazione.
     Il provvedimento è comunque caratterizzato da una diversa
  distribuzione delle competenze nella materia tra AIMA e
 
                               Pag. 2
 
  regioni, conformemente alle decisioni sia della Corte
  costituzionale, che dei tribunali amministrativi regionali.
     Com'è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n.
  520 del 28 dicembre 1995, ha dichiarato l'illegittimità
  costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.
  727 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46
  del 1995, nella parte in cui non prevede il parere delle
  regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote
  individuali spettanti ai produttori di latte bovino e, con la
  sentenza n. 534 del 29 dicembre 1995, ha riconosciuto la
  lesione delle attribuzioni regionali da parte della circolare
  del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
  24 febbraio 1995, n. 4, che ha preteso di interpretare
  estensivamente alcune parti del decreto-legge n. 727 del 1994,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995.
     Il testo proposto attribuisce alle regioni funzioni
  direttamente operative, quali la verifica della regolarità dei
  trasferimenti delle quote, l'aggiornamento degli elenchi dei
  produttori, la valutazione delle richieste delle associazioni
  dei produttori di latte per la gestione unitaria delle quote,
  l'effettuazione della compensazione sia per le consegne che
  per le vendite dirette da parte dei produttori non
  associati.
     Particolare rilievo assume poi la prevista competenza
  delle regioni in ordine ai contratti di trasferimento delle
  quote senza azienda che, una volta approvata la nuova
  disciplina, avranno efficacia nel corso del periodo lattiero
  di riferimento, indipendentemente dalla formalità
  dell'acquisizione sul bollettino, in quanto le regioni ne
  verificano la validità e comunicano l'esito degli accertamenti
  ai soggetti interessati (produttori, associazioni ed
  acquirenti).
     Per quanto riguarda, infine, la questione del
  consolidamento della quota B, si prevede, conformemente alla
  previsione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del
  28 dicembre 1992, l'adozione di un programma di
  ristrutturazione.
     L'articolo 9 del testo proposto dispone il blocco dei
  trasferimenti della quota latte senza l'azienda agricola.  I
  produttori che intendono aderire al programma inoltrano una
  domanda all'AIMA, impegnandosi ad abbandonare totalmente o
  parzialmente la produzione.  Le quote vengono ritirate previo
  indennizzo di 400 lire per chilogrammo.  I quantitativi
  raccolti vanno a coloro che ne fanno richiesta e che
  corrispondono un importo di 400 lire per chilogrammo.
     L'AIMA provvede poi alla riassegnazione delle quote in
  base a precisi criteri di priorità (giovani, produttori con
  quota B ridotta, aziende ubicate in zone montane) assicurando,
  comunque, che il 50 per cento delle disponibilità permanga
  nell'ambito regionale di provenienza dei quantitativi
  abbandonati.
     Si prevede, infine, che l'AIMA predisponga una graduatoria
  dei richiedenti la riassegnazione e che ai produttori titolari
  di quota B, iscritti in tale graduatoria, venga confermata la
  disponibilità della stessa quota sino alla realizzazione del
  programma, ragionando in termini di aspettativa al
  consolidamento per il tramite della attribuzione.
     L'articolo 11 del provvedimento consente, infine, di
  procedere al riordinamento della disciplina regolamentare
  vigente sulle quote latte, prevedendo l'aggiornamento delle
  varie disposizioni amministrative succedutesi nel tempo.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-431 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0431 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=043100 00 FASCIDC=13DDL0431 SORTNAV=0043100 000 00000 ZZDDLC431 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati