| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
reca modificazioni ed integrazioni alla legge 26 novembre
1992, n. 468, sul settore lattiero-caseario, apportando alla
normativa vigente le modifiche che l'esperienza applicativa ha
evidenziato.
Si segnala, in primo luogo, la disposizione di cui al
capoverso 2- quater del comma 1, lettera a),
dell'articolo 4, che consente ai produttori di presentare alla
regione competente istanza di riesame della propria posizione,
con conseguente facoltà, in caso di silenzio, di fare ricorso
all'autocertificazione, disposizione che si presenta quanto
mai opportuna in relazione ai gravi ritardi fatti registrare
dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA) nella valutazione di tali richieste.
In tale quadro si collocano le disposizioni che
affrontano, ad esempio, le questioni legate all'utilizzazione
di garanzie in luogo della trattenuta del prelievo
supplementare da effettuare per tutte le consegne che
oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a
ciascun produttore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
d); in sostanza, si riconosce esplicitamente che la
regolamentazione comunitaria prevede meccanismi alternativi
alla trattenuta, consentendo l'utilizzo di altri mezzi, come
la stipulazione di fidejussioni bancarie, già ampiamente usate
anche nel settore agricolo.
L'articolo 6 della presente proposta di legge integra la
disciplina vigente relativamente ai produttori che effettuano
vendite dirette, regolamentando espressamente le modalità con
cui effettuare la compensazione.
Il provvedimento è comunque caratterizzato da una diversa
distribuzione delle competenze nella materia tra AIMA e
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regioni, conformemente alle decisioni sia della Corte
costituzionale, che dei tribunali amministrativi regionali.
Com'è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n.
520 del 28 dicembre 1995, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.
727 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46
del 1995, nella parte in cui non prevede il parere delle
regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote
individuali spettanti ai produttori di latte bovino e, con la
sentenza n. 534 del 29 dicembre 1995, ha riconosciuto la
lesione delle attribuzioni regionali da parte della circolare
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
24 febbraio 1995, n. 4, che ha preteso di interpretare
estensivamente alcune parti del decreto-legge n. 727 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 1995.
Il testo proposto attribuisce alle regioni funzioni
direttamente operative, quali la verifica della regolarità dei
trasferimenti delle quote, l'aggiornamento degli elenchi dei
produttori, la valutazione delle richieste delle associazioni
dei produttori di latte per la gestione unitaria delle quote,
l'effettuazione della compensazione sia per le consegne che
per le vendite dirette da parte dei produttori non
associati.
Particolare rilievo assume poi la prevista competenza
delle regioni in ordine ai contratti di trasferimento delle
quote senza azienda che, una volta approvata la nuova
disciplina, avranno efficacia nel corso del periodo lattiero
di riferimento, indipendentemente dalla formalità
dell'acquisizione sul bollettino, in quanto le regioni ne
verificano la validità e comunicano l'esito degli accertamenti
ai soggetti interessati (produttori, associazioni ed
acquirenti).
Per quanto riguarda, infine, la questione del
consolidamento della quota B, si prevede, conformemente alla
previsione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, l'adozione di un programma di
ristrutturazione.
L'articolo 9 del testo proposto dispone il blocco dei
trasferimenti della quota latte senza l'azienda agricola. I
produttori che intendono aderire al programma inoltrano una
domanda all'AIMA, impegnandosi ad abbandonare totalmente o
parzialmente la produzione. Le quote vengono ritirate previo
indennizzo di 400 lire per chilogrammo. I quantitativi
raccolti vanno a coloro che ne fanno richiesta e che
corrispondono un importo di 400 lire per chilogrammo.
L'AIMA provvede poi alla riassegnazione delle quote in
base a precisi criteri di priorità (giovani, produttori con
quota B ridotta, aziende ubicate in zone montane) assicurando,
comunque, che il 50 per cento delle disponibilità permanga
nell'ambito regionale di provenienza dei quantitativi
abbandonati.
Si prevede, infine, che l'AIMA predisponga una graduatoria
dei richiedenti la riassegnazione e che ai produttori titolari
di quota B, iscritti in tale graduatoria, venga confermata la
disponibilità della stessa quota sino alla realizzazione del
programma, ragionando in termini di aspettativa al
consolidamento per il tramite della attribuzione.
L'articolo 11 del provvedimento consente, infine, di
procedere al riordinamento della disciplina regolamentare
vigente sulle quote latte, prevedendo l'aggiornamento delle
varie disposizioni amministrative succedutesi nel tempo.
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