| 1. All'articolo 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Entro il quarantesimo giorno precedente l'inizio
di ciascun periodo l'AIMA pubblica gli elenchi dei produttori
titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni
dell'articolo 2, in appositi bollettini, articolati per
provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione
degli operatori nella sede di ciascun comune. Le regioni e le
province autonome devono trasmettere i dati di aggiornamento
necessari per la pubblicazione degli elenchi di cui al
presente comma entro il termine perentorio del sessantesimo
giorno precedente l'inizio di ciascun periodo.";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
" 2- bis. L'AIMA verifica la corrispondenza della
somma delle quote latte individualmente attribuite con il
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quantitativo globale garantito a livello nazionale mediante la
predisposizione di criteri e di procedure per l'adozione di
misure di intervento anche nell'ambito di singole regioni.
2- ter. L'AIMA provvede alla raccolta ed all'analisi
delle informazioni sull'attività produttiva delle aziende
zootecniche attraverso la gestione del sistema informatizzato
di cui all'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569,
adottando le eventuali riduzioni dei quantitativi assegnati ai
produttori, previo parere del Comitato consultivo nazionale di
cui all'articolo 2.
2- quater. Entro trenta giorni dalla pubblicazione
del bollettino di cui al comma 2, i produttori possono
presentare alla regione istanza di riesame della propria
posizione. La regione decide sull'istanza entro i successivi
trenta giorni mediante comunicazione inviata al produttore,
all'associazione cui lo stesso aderisce, nonchè
all'acquirente. Decorso tale ultimo termine senza che la
regione abbia comunicato la decisione, i produttori possono
autocertificare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, la produzione che gli acquirenti sono
tenuti a considerare ai fini degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente.";
c) il comma 4 è abrogato;
d) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 12,
lettera e), del regolamento (CEE) n. 857/84 del
Consiglio del 31 marzo 1984" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento
(CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992".
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