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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7995
DDL0431-0006
Progetto di legge Camera n. 431 - testo presentato - (DDL13-431)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C431. TESTIPDL
...C431.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC431 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  All'articolo 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
         a)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
       "2.  Entro il quarantesimo giorno precedente l'inizio
  di ciascun periodo l'AIMA pubblica gli elenchi dei produttori
  titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni
  dell'articolo 2, in appositi bollettini, articolati per
  provincia.  Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province
  autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione
  degli operatori nella sede di ciascun comune.  Le regioni e le
  province autonome devono trasmettere i dati di aggiornamento
  necessari per la pubblicazione degli elenchi di cui al
  presente comma entro il termine perentorio del sessantesimo
  giorno precedente l'inizio di ciascun periodo.";
         b)  dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
     " 2- bis.  L'AIMA verifica la corrispondenza della
  somma delle quote latte individualmente attribuite con il
 
                               Pag. 5
 
  quantitativo globale garantito a livello nazionale mediante la
  predisposizione di criteri e di procedure per l'adozione di
  misure di intervento anche nell'ambito di singole regioni.
       2- ter.  L'AIMA provvede alla raccolta ed all'analisi
  delle informazioni sull'attività produttiva delle aziende
  zootecniche attraverso la gestione del sistema informatizzato
  di cui all'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del
  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569,
  adottando le eventuali riduzioni dei quantitativi assegnati ai
  produttori, previo parere del Comitato consultivo nazionale di
  cui all'articolo 2.
       2- quater.  Entro trenta giorni dalla pubblicazione
  del bollettino di cui al comma 2, i produttori possono
  presentare alla regione istanza di riesame della propria
  posizione.  La regione decide sull'istanza entro i successivi
  trenta giorni mediante comunicazione inviata al produttore,
  all'associazione cui lo stesso aderisce, nonchè
  all'acquirente.  Decorso tale ultimo termine senza che la
  regione abbia comunicato la decisione, i produttori possono
  autocertificare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
  gennaio 1968, n. 15, la produzione che gli acquirenti sono
  tenuti a considerare ai fini degli adempimenti previsti dalla
  normativa vigente.";
         c)  il comma 4 è abrogato;
         d)  al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 12,
  lettera  e),  del regolamento (CEE) n. 857/84 del
  Consiglio del 31 marzo 1984" sono sostituite dalle seguenti:
  "di cui all'articolo 9, lettera  e),  del regolamento
  (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-431 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0431 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=018 PAGFIN=0005 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=043100 00 FASCIDC=13DDL0431 SORTNAV=0043100 000 00000 ZZDDLC431 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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