| 1. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera
e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del
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28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e
codificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal
paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/93
della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive
modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori
non associati e trasmetterla alle regioni o province autonome
di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei
produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto
articolo 3, per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31
maggio di ciascun anno";
b) al comma 2 le parole: "nonchè all'AIMA" sono
sostituite dalle seguenti: "per il successivo inoltro all'AIMA
entro il 31 maggio di ciascun anno";
c) al comma 3 le parole: "entro tre mesi dal
termine del periodo cui si riferisce il prelievo" sono
sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dall'avvenuta
compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia
autonoma";
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4- bis. Gli acquirenti, in luogo della trattenuta
del prelievo da effettuare a titolo di anticipo per tutte le
consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento
attribuito a ciascun produttore, utilizzano idonee forme di
garanzia previste dalla legge, a tale fine costituite dal
produttore o dall'associazione dei produttori ovvero dalla
società cooperativa a cui lo stesso aderisce, che garantiscano
il totale versamento del prelievo supplementare da parte
dell'acquirente nei termini prescritti dalla presente
legge.
4- ter. L'utilizzo delle garanzie di cui al comma
4- bis non può in alcun modo esonerare l'acquirente dalla
responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per
ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della
compensazione, nonché per il rispetto del termine di cui al
citato regolamento (CEE) n. 536/93, entro cui le predette
somme devono affluire nella contabilità speciale indicata
all'articolo 9 della presente legge, anche nell'ipotesi in cui
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la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non
imputabili all'acquirente.";
e) al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi:
"Le associazioni di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78 del
Consiglio, del 19 giugno 1978, previa delibera assembleare ed
ai soli fini del computo di cui al presente comma, possono
considerare le cooperative di produttori come un singolo
produttore. Entro il medesimo termine le regioni effettuano la
compensazione per i produttori non associati operanti sul
territorio regionale ed impartiscono istruzioni agli
acquirenti in merito alle somme trattenute.";
f) al comma 9, le parole: "ove entro sei mesi dal
termine del periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ove
entro cinque mesi dal termine del periodo";
g) al comma 10, le parole: "non associati e le
associazioni" sono soppresse e le parole: "regolamento (CEE)
n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988" sono
sostituite dalle seguenti: "regolamento (CEE) n. 536/93 della
Commissione, del 9 marzo 1993";
h) al comma 11, dopo le parole: "trasmesse" sono
inserite le seguenti: "entro dieci giorni dal versamento" e
dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le
seguenti: "che provvedono, nei successivi dieci giorni, alle
necessarie comunicazioni all'AIMA.":
i) al comma 13, dopo le parole: "e delle foreste"
sono inserite le seguenti: "tramite l'AIMA e".
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