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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7996
DDL0431-0007
Progetto di legge Camera n. 431 - testo presentato - (DDL13-431)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C431. TESTIPDL
...C431.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC431 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  All'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
         a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
       "1.  Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera
  e),  del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del
 
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  28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e
  codificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal
  paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/93
  della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive
  modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori
  non associati e trasmetterla alle regioni o province autonome
  di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei
  produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto
  articolo 3, per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31
  maggio di ciascun anno";
         b)  al comma 2 le parole: "nonchè all'AIMA" sono
  sostituite dalle seguenti: "per il successivo inoltro all'AIMA
  entro il 31 maggio di ciascun anno";
         c)  al comma 3 le parole: "entro tre mesi dal
  termine del periodo cui si riferisce il prelievo" sono
  sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dall'avvenuta
  compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia
  autonoma";
         d)  dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
       "4- bis.  Gli acquirenti, in luogo della trattenuta
  del prelievo da effettuare a titolo di anticipo per tutte le
  consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento
  attribuito a ciascun produttore, utilizzano idonee forme di
  garanzia previste dalla legge, a tale fine costituite dal
  produttore o dall'associazione dei produttori ovvero dalla
  società cooperativa a cui lo stesso aderisce, che garantiscano
  il totale versamento del prelievo supplementare da parte
  dell'acquirente nei termini prescritti dalla presente
  legge.
       4- ter.  L'utilizzo delle garanzie di cui al comma
  4- bis  non può in alcun modo esonerare l'acquirente dalla
  responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per
  ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della
  compensazione, nonché per il rispetto del termine di cui al
  citato regolamento (CEE) n. 536/93, entro cui le predette
  somme devono affluire nella contabilità speciale indicata
  all'articolo 9 della presente legge, anche nell'ipotesi in cui
 
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  la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non
  imputabili all'acquirente.";
         e)  al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi:
  "Le associazioni di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78 del
  Consiglio, del 19 giugno 1978, previa delibera assembleare ed
  ai soli fini del computo di cui al presente comma, possono
  considerare le cooperative di produttori come un singolo
  produttore.  Entro il medesimo termine le regioni effettuano la
  compensazione per i produttori non associati operanti sul
  territorio regionale ed impartiscono istruzioni agli
  acquirenti in merito alle somme trattenute.";
         f)  al comma 9, le parole: "ove entro sei mesi dal
  termine del periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ove
  entro cinque mesi dal termine del periodo";
         g)  al comma 10, le parole: "non associati e le
  associazioni" sono soppresse e le parole: "regolamento (CEE)
  n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988" sono
  sostituite dalle seguenti: "regolamento (CEE) n. 536/93 della
  Commissione, del 9 marzo 1993";
         h)  al comma 11, dopo le parole: "trasmesse" sono
  inserite le seguenti: "entro dieci giorni dal versamento" e
  dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le
  seguenti: "che provvedono, nei successivi dieci giorni, alle
  necessarie comunicazioni all'AIMA.":
         i)  al comma 13, dopo le parole: "e delle foreste"
  sono inserite le seguenti: "tramite l'AIMA e".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-431 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0431 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=031 PAGFIN=0007 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=043100 00 FASCIDC=13DDL0431 SORTNAV=0043100 000 00000 ZZDDLC431 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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