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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


7997
DDL0431-0008
Progetto di legge Camera n. 431 - testo presentato - (DDL13-431)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C431. TESTIPDL
...C431.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC431 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468,
  è inserito il seguente:
     "Art. 5- bis. - 1.  I produttori titolari di una quota
  per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione o alla
 
                               Pag. 8
 
  provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio
  di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i
  quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.
     2.  I produttori titolari di una quota per le vendite
  dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo
  interessato devono inviare la dichiarazione di cui al comma
  1.
     3.  I produttori aderenti ad associazioni inviano
  entro il 15 maggio di ciascun anno le dichiarazioni di cui al
  comma 1 anche all'associazione di appartenenza ed alla regione
  o alla provincia autonoma ove ha sede l'associazione
  medesima.
     4.  I presidenti delle associazioni, sulla base delle
  dichiarazioni effettuate dai produttori associati titolari di
  una quota per le vendite dirette, effettuano la compensazione
  in base all'articolo 5, comma 5, che deve risultare da
  apposita delibera.
     5.  La delibera di cui al comma 4 deve essere
  trasmessa entro il 31 luglio alle regioni o alle province
  autonome ove ha sede l'associazione e all'AIMA.
     6.  Effettuata la compensazione, le associazioni e le
  regioni o le province autonome rispettivamente per i
  produttori associati e non associati provvedono ad imputare al
  produttore il prelievo dovuto.  Il produttore deve versare tale
  prelievo entro il 1^ settembre di ciascun anno.
     7.  Il versamento deve essere effettuato nella
  contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3,
  specificandone l'imputazione come vendite dirette.
     8.  Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i
  produttori devono inviare copia della ricevuta alle
  associazioni o alle regioni o alle province autonome.
     9.  Le regioni e le province autonome, sulla base
  delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettuano la
  compensazione per i produttori non associati operanti sul
  territorio regionale o delle province autonome".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-431 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0431 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=028 PAGFIN=0008 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=043100 00 FASCIDC=13DDL0431 SORTNAV=0043100 000 00000 ZZDDLC431 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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