| 1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468,
è inserito il seguente:
"Art. 5- bis. - 1. I produttori titolari di una quota
per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione o alla
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provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio
di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i
quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.
2. I produttori titolari di una quota per le vendite
dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo
interessato devono inviare la dichiarazione di cui al comma
1.
3. I produttori aderenti ad associazioni inviano
entro il 15 maggio di ciascun anno le dichiarazioni di cui al
comma 1 anche all'associazione di appartenenza ed alla regione
o alla provincia autonoma ove ha sede l'associazione
medesima.
4. I presidenti delle associazioni, sulla base delle
dichiarazioni effettuate dai produttori associati titolari di
una quota per le vendite dirette, effettuano la compensazione
in base all'articolo 5, comma 5, che deve risultare da
apposita delibera.
5. La delibera di cui al comma 4 deve essere
trasmessa entro il 31 luglio alle regioni o alle province
autonome ove ha sede l'associazione e all'AIMA.
6. Effettuata la compensazione, le associazioni e le
regioni o le province autonome rispettivamente per i
produttori associati e non associati provvedono ad imputare al
produttore il prelievo dovuto. Il produttore deve versare tale
prelievo entro il 1^ settembre di ciascun anno.
7. Il versamento deve essere effettuato nella
contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3,
specificandone l'imputazione come vendite dirette.
8. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i
produttori devono inviare copia della ricevuta alle
associazioni o alle regioni o alle province autonome.
9. Le regioni e le province autonome, sulla base
delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettuano la
compensazione per i produttori non associati operanti sul
territorio regionale o delle province autonome".
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