| 1. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
" 2- bis. I contratti di trasferimento delle quote
sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti
uffici regionali o delle province autonome.";
b) al comma 4, le parole: "e all'AIMA" sono
soppresse;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
" 6. La stipulazione dei contratti di trasferimento
della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31
dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni
a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alle regioni o alle province autonome che
provvedono all'aggiornamento del bollettino di cui
all'articolo 4 ed agli altri adempimenti di cui al comma 11
del presente articolo";
d) al comma 10, le parole: "in caso di
applicazione del comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "in
caso di trasferimento a titolo definitivo";
e) al comma 12, le parole: "all'AIMA, la quale"
sono sostituite dalle seguenti: "alle regioni o alle province
autonome, le quali" e la parola: "apporta" è sostituita dalla
seguente: "apportano";
f) il comma 13 è abrogato;
g) al comma 14, le parole: "ai sensi dell'articolo
7 del regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione del 3
giugno 1988" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
Pag. 10
dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92
del Consiglio, del 28 dicembre 1992";
h) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
" 14- bis. Le regioni e le province autonome
provvedono alla verifica della corretta compilazione del
contratto di trasferimento di quote latte ed al conseguente
aggiornamento del bollettino entro dieci giorni dall'avviso di
ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.
14- ter. Le regioni e le province autonome notificano
alle parti interessate nonché all'AIMA la verifica e l'esito
motivato della stessa.
14- quater. I produttori che, dopo aver stipulato
contratti di trasferimento di quote, conservano la titolarità
di quota A non superiore al dato di produzione annuale di
4,537 Kg. perdono la disponibilità della quota B che
confluisce nella riserva nazionale".
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