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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8000
DDL0431-0011
Progetto di legge Camera n. 431 - testo presentato - (DDL13-431)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C431. TESTIPDL
...C431.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC431 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n.
  468, è inserito il seguente:
     "Art. 10- bis. - 1.  La facoltà di trasferire la quota
  latte senza l'azienda agricola è sospesa dalla data di entrata
  in vigore della presente disposizione sino alla realizzazione
  del programma di cui ai successivi commi.
       2.  Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del
  regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre
  1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono,
  anche pluriennale, della produzione lattiera previa
  corresponsione di una indennità a ciascun produttore che
  dispone di una quota latte.  L'importo dell'indennità è pari a
  400 lire per chilogrammo ed è versato in un'unica rata.
     3.  I produttori devono presentare apposita domanda
  all'AIMA con cui si impegnano ad abbandonare totalmente o
  parzialmente le quote latte di cui dispongono entro il 30
 
                              Pag. 11
 
  settembre 1996 che confluiscono nella riserva nazionale.
  L'abbandono totale o parziale della quota A determina la
  corrispondente perdita della quota B.
     4.  I quantitativi di cui al comma 2 vengono
  riassegnati dall'AIMA, previa corresponsione dell'importo di
  400 lire per chilogrammo, a singoli produttori per ammontari
  specifici o supplementari, ai sensi dell'articolo 5 del
  regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre
  1992, assicurando che il 50 per cento della disponibilità
  permanga nell'ambito regionale di provenienza dei quantitativi
  medesimi.
     5.  L'AIMA provvede alla riassegnazione in base ai
  seguenti criteri di priorità:
         a)  giovani agricoltori di cui all'articolo 4,
  comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
         b)  produttori a cui è stata ridotta la quota B ai
  sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n.
  727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
  1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui
  complessiva produzione annuale non superi le 200
  tonnellate;
         c)  altri produttori a cui è stata ridotta la quota
  B ai sensi del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n.
  727 del 1994, nei limiti della quota ridotta;
         d)  produttori con azienda ubicata nelle zone
  montane di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva
  75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975.
     6.  La riassegnazione di cui al comma 5 deve essere a
  titolo non oneroso per le zone di montagna, come definite
  dall'articolo 3, paragrafo 3, della citata direttiva
  75/268/CEE e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate,
  nonché nelle isole.
     7.  Le domande per la riassegnazione dei quantitativi
  di cui al comma 2 devono pervenire entro il 31 ottobre 1996
  all'AIMA che provvede alla predisposizione di una apposita
  graduatoria.
     8.  Sino alla realizzazione del programma di cui al
  comma 2, ai produttori che dispongono di quote B, inseriti
 
                              Pag. 12
 
  nella predetta graduatoria, sono, in via provvisoria,
  confermate, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 23
  dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 24 febbraio 1995, n. 46, le stesse quote B.
     9.  Alle spese derivanti dalle operazioni di cui al
  comma 2 si farà fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti
  iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per gli anni
  1996 e successivi previa delibera del CIPE.  Le predette
  disponibilità finanziarie sono reintegrate mediante la
  corresponsione delle somme di cui al comma 4.
     10.  Le modificazioni nella determinazione dei
  quantitativi di riferimento derivanti dalle operazioni di cui
  al presente articolo hanno efficacia dal 1^ aprile 1996.
     11.  I produttori che, aderendo al programma di cui
  al comma 2, hanno avuto riassegnate quote latte non possono
  trasferire tali quote per i tre periodi successivi.
     12.  A decorrere dalla avvenuta realizzazione del
  programma di cui al comma 2 le quote A e B sono unificate.
       13.  Il comma 4 dell'articolo 17 e il comma 4
  dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
  23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.".
     2.  Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 17 e al
  comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
  Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, abrogati dal comma 13
  dell'articolo 10- bis  della legge 26 novembre 1992, n.
  468, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si
  applicano comunque ai contratti di trasferimento delle quote
  senza azienda agricola stipulati nel periodo 1995-1996.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-431 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0431 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=018 PAGFIN=0012 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=043100 00 FASCIDC=13DDL0431 SORTNAV=0043100 000 00000 ZZDDLC431 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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