| 1. Dopo l'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n.
468, è inserito il seguente:
"Art. 10- bis. - 1. La facoltà di trasferire la quota
latte senza l'azienda agricola è sospesa dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione sino alla realizzazione
del programma di cui ai successivi commi.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del
regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre
1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono,
anche pluriennale, della produzione lattiera previa
corresponsione di una indennità a ciascun produttore che
dispone di una quota latte. L'importo dell'indennità è pari a
400 lire per chilogrammo ed è versato in un'unica rata.
3. I produttori devono presentare apposita domanda
all'AIMA con cui si impegnano ad abbandonare totalmente o
parzialmente le quote latte di cui dispongono entro il 30
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settembre 1996 che confluiscono nella riserva nazionale.
L'abbandono totale o parziale della quota A determina la
corrispondente perdita della quota B.
4. I quantitativi di cui al comma 2 vengono
riassegnati dall'AIMA, previa corresponsione dell'importo di
400 lire per chilogrammo, a singoli produttori per ammontari
specifici o supplementari, ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre
1992, assicurando che il 50 per cento della disponibilità
permanga nell'ambito regionale di provenienza dei quantitativi
medesimi.
5. L'AIMA provvede alla riassegnazione in base ai
seguenti criteri di priorità:
a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
b) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n.
727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui
complessiva produzione annuale non superi le 200
tonnellate;
c) altri produttori a cui è stata ridotta la quota
B ai sensi del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n.
727 del 1994, nei limiti della quota ridotta;
d) produttori con azienda ubicata nelle zone
montane di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva
75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975.
6. La riassegnazione di cui al comma 5 deve essere a
titolo non oneroso per le zone di montagna, come definite
dall'articolo 3, paragrafo 3, della citata direttiva
75/268/CEE e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate,
nonché nelle isole.
7. Le domande per la riassegnazione dei quantitativi
di cui al comma 2 devono pervenire entro il 31 ottobre 1996
all'AIMA che provvede alla predisposizione di una apposita
graduatoria.
8. Sino alla realizzazione del programma di cui al
comma 2, ai produttori che dispongono di quote B, inseriti
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nella predetta graduatoria, sono, in via provvisoria,
confermate, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 23
dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 1995, n. 46, le stesse quote B.
9. Alle spese derivanti dalle operazioni di cui al
comma 2 si farà fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti
iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per gli anni
1996 e successivi previa delibera del CIPE. Le predette
disponibilità finanziarie sono reintegrate mediante la
corresponsione delle somme di cui al comma 4.
10. Le modificazioni nella determinazione dei
quantitativi di riferimento derivanti dalle operazioni di cui
al presente articolo hanno efficacia dal 1^ aprile 1996.
11. I produttori che, aderendo al programma di cui
al comma 2, hanno avuto riassegnate quote latte non possono
trasferire tali quote per i tre periodi successivi.
12. A decorrere dalla avvenuta realizzazione del
programma di cui al comma 2 le quote A e B sono unificate.
13. Il comma 4 dell'articolo 17 e il comma 4
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.".
2. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 17 e al
comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, abrogati dal comma 13
dell'articolo 10- bis della legge 26 novembre 1992, n.
468, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si
applicano comunque ai contratti di trasferimento delle quote
senza azienda agricola stipulati nel periodo 1995-1996.
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