| 1. Dopo l'articolo 13 della legge 26 novembre 1992, n.
468, è inserito il seguente:
"Art. 13- bis. - 1. Le istituzioni pubbliche di
ricerca che intendono commercializzare il latte e i prodotti
lattiero-caseari, direttamente prodotti in eccedenza rispetto
Pag. 13
a quelli destinati alle finalità scientifiche loro proprie,
possono, con istanza motivata, richiedere all'AIMA
l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.
2. L'AIMA, valutata l'istanza, procede
all'attribuzione del quantitativo richiesto ove risulti la
disponibilità nella riserva nazionale di cui all'articolo 2,
comma 4.
3. Tutti i quantitativi di latte prodotti e
consegnati a terzi nell'ambito di una manifestazione
fieristica-zootecnica, ufficialmente autorizzata dagli enti
territoriali competenti, o qualificata come internazionale con
provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, devono considerarsi esclusi dal regime delle
quote latte e coperti da una riserva nazionale di 250
tonnellate appositamente costituita dal Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali. Gli enti
organizzatori devono comunicare all'AIMA i quantitativi di
latte prodotti nel corso delle manifestazioni.".
| |