| 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato
permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui
all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, devono
essere emanate le norme di riordinamento della disciplina
regolamentare della quota latte e del prelievo supplementare
sul latte bovino.
| |