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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8004
DDL0432-0002
Progetto di legge Camera n. 432 - testo presentato - (DDL13-432)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C432. TESTIPDL
...C432.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC432 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa trae
  origine da un testo approvato nella scorsa legislatura dalla
  Commissione Agricoltura del Senato per la trasformazione
  dell'attuale Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
  agricolo.
     Il testo è ispirato ai criteri del decentramento, della
  trasparenza, della efficienza e della efficacia indispensabili
  per assicurare un corretto funzionamento del nuovo Ente,
  denominato Ente per gli interventi nel mercato agricolo.  In
  particolare si prevede:
         a)  l'affermazione del principio del decentramento
  alle regioni e province autonome in materia di erogazione dei
  fondi e di controlli (articolo 2, comma 1, lettera
  b);
       b)  i criteri di trasparenza e di efficienza cui
  deve informarsi l'attività di assuntoria (articolo 2, comma
  3);
       c)  un assetto degli organi fondato su di una netta
  separazione tra ruolo politico di indirizzo, di coordinamento
  e di controllo del Ministero e i compiti di gestione
  dell'amministrazione (articolo 6);
       d)  l'istituzione dei comitati interprofessionali
  (articolo 9);
       e)  il rafforzamento del sistema dei controlli
  (articolo 17).
     E' opinione dei presentatori che i principi sopra
  richiamati corrispondano alla necessità, più volte affermata
 
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  ma mai perseguita nel corso di questi anni, di riorganizzare
  l'AIMA al fine di raggiungere l'obiettivo fondamentale di
  porre i produttori italiani in una condizione paritaria
  rispetto a quella delle imprese operanti nel mercato unico
  europeo.
     Infatti, è stato più volte segnalato che il rapporto nella
  evasione delle richieste di aiuto vede la pubblica
  amministrazione del nostro Paese in condizione di inferiorità
  rispetto alla realtà della pubblica amministrazione degli
  altri Paesi dell'Unione europea.
     L'esperienza di questi anni ha evidenziato in modo
  clamoroso un insieme di disfunzioni e di problemi, nel governo
  degli interventi di mercato, che riguardano:
       a)  i pagamenti sovente in ritardo;
       b)  il controllo degli stoccaggi inadeguato;
       c)  i controlli per i premi e gli aiuti molto
  spesso tardivi;
       d)  il moltiplicarsi delle frodi in danno al
  bilancio comunitario, all'economia nazionale ed agli
  agricoltori.
     La realtà gestionale dell'azienda ha dimostrato, come è
  emerso sia in sede parlamentare che in sede giudiziaria,
  l'esistenza di un sistema distorto che ha consentito
  l'accaparramento illecito di corposi finanziamenti
  pubblici.
                           *  *  *
     Per quanto riguarda le funzioni, l'elenco contenuto
  nell'articolo 2 del provvedimento, ricalca quelle indicate
  dalla legge n. 610 del 1982, con una migliore sistemazione in
  ordine ai compiti operativi derivanti dall'applicazione delle
  disposizioni comunitarie e dalle funzioni conseguenti in sede
  di politica agricola nazionale.
     Come già evidenziato, la riforma della Politica agricola
  comunitaria (PAC), mentre ha portato ad una progressiva
  riduzione degli interventi di mercato e delle restituzioni, ha
  definito come compito centrale la concessione degli aiuti al
  reddito, prendendo a base soltanto parametri economici.
     Tutto ciò impone che l'intero sistema corrisponda nella
  logica della "buona amministrazione", a criteri di
  tempestività e di efficienza, con il coinvolgimento delle
  regioni e la disponibilità delle strutture delle
  organizzazioni professionali in maniera di consentire all'Ente
  di assolvere al meglio ai compiti istituzionali, soddisfacendo
  agli impegni assunti nei confronti della Unione europea.
     In merito a tali funzioni si stabilisce che il Ministro
  definisce, di intesa con il Comitato per le politiche
  agro-alimentari di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4
  dicembre 1993, n. 491, le modalità di collaborazione con le
  regioni e le province autonome.  Ancora, per quanto
  specificamente riguarda l'erogazione delle provvidenze
  finanziarie, compatibilmente con la normativa comunitaria,
  saranno definite le modalità di decentramento alle regioni ed
  i criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di
  inadempienza delle stesse regioni.
     Tale scelta va innanzitutto ricollegata alla citata legge
  n. 491 del 1993, sul riordino delle competenze statali e
  regionali in materia di agricoltura e sull'istituzione del
  Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
     Con la citata legge n. 491 del 1993 il Parlamento ha
  compiuto il primo fondamentale atto per una riforma
  complessiva dell'intervento pubblico e delle istituzioni che
  operano nel settore agricolo.
     La legge ha innovato i rapporti tra lo Stato e le regioni,
  prevedendo nuovi e più alti livelli di responsabilità per le
  regioni nella definizione e gestione della politica agricola e
  agro-alimentare del Paese.
     In essa era, tra l'altro, previsto che il Ministro, entro
  sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, presentasse
  il disegno di legge di riforma dell'AIMA.
     L'istituzione del nuovo Ente che svolge i compiti in
  precedenza attribuiti all'AIMA, si inquadra, nel contesto più
  generale della riforma dell'intervento pubblico, sancito dalla
 
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  legge n. 491 da cui trae i criteri informativi e le linee di
  indirizzo politico.
     Riguardo ai rapporti Stato-regioni, come è noto, ai
  trasferimenti di funzioni attuati tra il 1972 e il 1977, era
  seguita solo una formale riduzione quantitativa degli uffici
  del Ministero, ma in effetti non si è proceduto alla
  riorganizzazione qualitativa.
     Attualmente la presenza pubblica nell'agricoltura è
  caratterizzata in modo determinante da due aspetti che
  innovano profondamente la situazione precedente: lo
  svilupparsi degli interventi UE e la riforma della PAC ha un
  lato ed un diverso e più maturo approccio al regionalismo.
     Lo svolgimento delle funzioni regionali deve essere cioè
  finalizzato a consentire il più completo ed organico esercizio
  delle competenze nelle singole materie, per cui non si può
  prescindere dai nessi di complementarietà e strumentalità tra
  le funzioni.
     Con specifico riferimento ai compiti dell'EIMA bisogna,
  quindi, evidenziare che le regioni rappresentano di fatto i
  principali punti di riferimento per l'espletamento
  dell'attività dell'Ente.  Tali attività sono state svolte
  finora in assenza di un quadro di riferimento che stabilisca
  le reciproche condizioni, funzioni e responsabilità.
                           *  *  *
     Il Parlamento inoltre non può non tener conto di quanto
  ribadito costantemente dalla Corte dei conti in ordine ai
  risultati del controllo sulla gestione dell'AIMA.
     E' stata in quella sede messa in evidenza l'anomalia del
  modulo organizzativo dell'Azienda che mentre affida ad altri
  l'accertamento del fatto generatore degli aiuti (regioni,
  società private, ispettorato repressioni frodi) nel contempo
  deve rispondere direttamente all'UE di comportamenti in
  pratica sottratti alla sua potestà.
     La eterogeneità delle strutture di controllo, rileva la
  Corte dei conti, porta inevitabilmente a differenti modalità
  di applicazione delle procedure.  Quindi, in mancanza di uffici
  periferici dell'AIMA, la Corte ha sempre indicato al
  Parlamento l'opportunità di realizzare in forma organica e
  permanente, attraverso convenzioni quadro con le regioni,
  stabili strutture di istruttoria e di controllo nella verifica
  delle pratiche in modo di avere a livello regionale un
  riferimento ben individuato e responsabilizzato.
     Dalla realizzazione di tale sistema dovrà necessariamente
  derivare anche uno snellimento delle procedure; le recenti
  esperienze dimostrano come l'accentramento delle domande e dei
  dati presso un unico soggetto impedisce la corretta
  definizione delle pratiche e quindi è di ostacolo al
  conseguimento di aiuti o al riconoscimento di posizioni, che
  nella maggior parte dei casi costituiscono veri e propri
  diritti degli interessati.
     Proprio per soddisfare le legittime richieste degli
  agricoltori in ordine ai notevoli ritardi nei pagamenti è
  stata introdotta la possibilità di anticipare il 95 per cento
  delle provvidenze finanziarie, laddove non sia vietato dalla
  normativa comunitaria.  La condizione posta per realizzare tale
  procedura consiste nella presentazione, oltre alla
  documentazione richiesta per il singolo aiuto, di una
  fidejussione, che si estinguerà automaticamente alla positiva
  conclusione dell'istruttoria.
     La disposizione, alla stregua di meccanismi analoghi
  previsti in materia di restituzioni all'esportazione di
  determinati prodotti agricoli, può consentire, soprattutto
  alle imprese più piccole e meno dotate di strutture
  finanziarie adeguate, di ottenere un flusso di cassa regolare
  e prevedibile.
                           *  *  *
     L'articolo 6, comma 1, lettera  a)  prevede, quale
  organo deliberante dell'Ente, l'amministratore mentre il
  successivo articolo 7 ne disciplina le modalità di normativa
  attraverso un apposito decreto ministeriale da adottarsi
  d'intesa con il Comitato.
     La previsione di tale figura direzionale dell'attività
  dell'Ente riveste particolare importanza soprattutto sotto il
  profilo dell'efficienza dell'azione imputabile rispetto agli
 
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  obiettivi da raggiungere, rispondendo all'esigenza di
  snellezza e di rapidità ed in coerenza con il rapporto di
  stretta strumentalità con l'Unione europea che si riferisce,
  appunto, ad un organismo di intervento.
     La scelta dell'amministratore garantisce, comunque, che la
  gestione dell'Ente avvenga in funzione dei princìpi generali
  della politica agricola di cui è responsabile il Ministro
  anche per gli obblighi comunitari che discendono allo Stato, e
  per la possibilità espressamente riconosciuta di verifica
  dell'attività e dei risultati realizzati oltre che per la
  previsione della facoltà di revoca dell'incarico.
     La concentrazione di molteplici attribuzioni nella figura
  dell'amministratore non risulta, dunque, pregiudicare la
  coerenza dell'intervento pubblico in materia e l'accennato
  metodo di nomina di personalità dotata di significativa
  esperienza può costituire fattore essenziale per il buon
  andamento dell'organo con una chiara divisione di compiti e di
  responsabilità con il livello politico, pur nel rispettivo
  controllo e nella reciproca collaborazione.
                           *  *  *
     In ogni caso, nel presupposto di assicurare la
  partecipazione all'attività dell'Ente delle categorie
  interessate, consentendo la più ampia concertazione delle
  varie organizzazioni, si prevede la istituzione di un Comitato
  consultivo con funzioni anche propositive.
     In tale Comitato, viene garantita la presenza di
  rappresentanti sia della produzione che della trasformazione
  agricola, designati dalle associazioni di categoria quali
  organi qualificati a valutare, in una visione generale, gli
  interessi coinvolti dalla politica agricola comunitaria e
  nazionale.
     L'articolo 9 stabilisce che l'Ente per la realizzazione
  dei propri compiti istituzionali possa avvalersi di comitati
  interprofessionali operanti sulla base degli indirizzi
  formulati dal comitato consultivo.
     Le modalità di funzionamento dei predetti comitati sono
  rimesse all'adozione di appositi decreti ministeriali che
  provvedono a disciplinare anche la relativa composizione.
     Viene, inoltre, espressamente affermato che l'istituzione
  di comitati non determina alcun onere aggiuntivo a carico del
  bilancio dello Stato e si prevede la istituzione di specifici
  fondi alimentati in prevalenza da contributi privati in vista
  della realizzazione di una serie di finalità di orientamento
  della produzione agricola e di correzione degli squilibri nei
  singoli settori produttivi.
     Ciò che, peraltro, interessa rilevare è la composizione
  sia del comitato consultivo che dei comitati di settore che
  vedono la partecipazione di rappresentanti delle
  organizzazioni professionali agricole maggiormente
  rappresentative, delle unioni nazionali delle cooperative e
  delle associazioni dei produttori agricoli nonché della
  federazione delle imprese alimentari, in vista della
  equilibrata programmazione delle diverse fasi del ciclo
  economico agricolo.
     In un'economia che intende consapevolmente orientarsi al
  mercato in una dimensione sistematica agro-alimentare,
  l'autodisciplina dei rapporti tra il settore agricolo e quello
  industriale si presenta, in effetti, capace di assicurare il
  perseguimento di obiettivi di interesse pubblico oltre che
  privato nella direzione di assicurare la regolazione dei
  meccanismi di collocazione delle risorse, nei modi e secondo
  le regole convenienti ad un razionale processo di sviluppo,
  con incidenza sulle scelte di combinazioni produttive, sulla
  redditività dei fattori impiegati e sulla distribuzione dei
  costi e dei ricavi tra gli operatori che partecipano al ciclo
  economico.
     Sotto questo profilo può essere utile il riferimento alla
  esistenza, da tempo, di una vera e propria "cultura
  interprofessionale" in Francia in cui operano gli uffici di
  prodotto, di diritto pubblico e le organizzazioni
  interprofessionali, di diritto privato, con il compito,
  rispettivamente, della concreta attuazione della politica
  agricola comunitaria e nazionale e di assicurare il dialogo
  fra i soggetti economici interessati
 
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  ad una determinata filiera al fine di realizzare scelte
  comuni.
     Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 tendono a dare
  una risposta all'esigenza fondamentale di indirizzare
  l'iniziativa privata rispetto all'andamento del mercato e di
  correggere, con azione concertata, le condizioni di
  diseguaglianza tra le parti contrattuali.
                           *  *  *
     Per quanto riguarda i controlli è evidente che occorre
  garantire una corretta prevenzione delle frodi, snellendo nel
  contempo le procedure di contenzioso e coinvolgendo le
  regioni.
     In proposito, all'articolo 11, commi 5 e seguenti si
  prevede il collegamento diretto del sistema informatico
  agricolo nazionale (SIAN) con l'anagrafe tributaria nonché
  l'accesso libero e autonomo della Guardia di finanza a tutti
  gli archivi a disposizione dell'EIMA.
     Al fine di conseguire la piena funzionalità del sistema è
  inoltre stabilito che lo stesso SIAN metta a disposizione
  delle regioni, dell'EIMA e degli altri organismi di controllo
  i servizi necessari per la gestione degli adempimenti connessi
  all'erogazione delle provvidenze finanziarie.  Per garantire la
  compiutezza e la celerità della integrazione l'articolo 11
  stabilisce comunque che tutte le procedure informatiche
  debbano essere ricondotte al SIAN al massimo entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della legge.
                           *  *  *
     L'articolo 17, in accoglimento anche dei richiamati
  suggerimenti della Corte dei conti, prevede la delega a
  regioni e province autonome, sotto la sorveglianza dell'EIMA,
  dei controlli preventivi definiti dai regolamenti
  comunitari.
     La costituzione di agenzie è prevista solo nei casi
  imposti dalla normativa comunitaria: in tali ipotesi si
  stabilisce che l'agenzia sia strutturata in forma di società
  per azioni e d'intesa con il comitato agro-alimentare.  Si
  prevede inoltre la messa in liquidazione dell'Agecontrol.
     Sul punto è opportuno precisare che la normativa UE
  prevede l'obbligo di costituire agenzie solo per i settori
  dell'olio d'oliva e del tabacco.  E' evidente che da un lato
  non contrasta con tali norme la soppressione dell'Agecontrol,
  che andrà sostituita da un altro organismo più efficiente e
  rispondente ai criteri dettati dalla legge nazionale, e
  dall'altro che dovrà, sempre in base agli stessi criteri e in
  ottemperanza alle norme UE, essere costituita l'agenzia per il
  tabacco.
     Negli altri comparti va ribadita la sovranità nazionale,
  di cui è espressione il Parlamento, al fine di costituire un
  assetto dei controlli rispondente al nostro ordinamento e
  naturalmente saranno applicati i regolamenti UE ed in
  particolare il regolamento n. 4045/89 del Consiglio, di
  carattere generale.
     La normativa comunitaria impone che siano svolti controlli
  efficaci, stabilendo condizioni e requisiti per i servizi
  degli Stati membri cui i controlli sono demandati, nonché per
  le procedure e per la documentazione che deve essere tenuta
  dalle imprese controllate, ma non prescrive una specifica
  forma giuridica per il soggetto pubblico cui gli incarichi
  saranno attribuiti.
     Il regolamento CEE n. 307/91 del Consiglio in particolare
  fa esplicito riferimento alle diversità che presentano le
  strutture amministrative dei vari Stati membri e alla esigenza
  di dare loro la possibilità di intraprendere azioni volte a
  potenziare i controlli secondo modalità diversificate.
     Può anzi affermarsi che è stata proprio la tendenza a
  moltiplicare le agenzie di controllo, ed il conseguente,
  fondato timore di creare organismi costosi e poco efficienti,
  che ha determinato finora la non compiuta applicazione della
  normativa comunitaria.  La UE considera essenziale lo
  svolgimento dei controlli ed i poteri pubblici (Stato e
  regioni) devono assumersi integralmente la responsabilità
  della loro effettuazione, poiché è una potestà cui in linea di
  principio non si può rinunciare.
 
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