| (Istituzione dell'Ente per gli interventi
nel mercato agricolo - EIMA
e disciplina della sua attività)
1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo - AIMA, di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e
successive modificazioni, è trasformata in Ente per gli
interventi nel mercato agricolo - EIMA con sede in Roma,
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile
e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito
denominato Ente.
2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia
disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle
altre leggi relative alle persone giuridiche private.
3. Lo statuto dell'Ente, predisposto dall'amministratore
di cui all'articolo 7, è approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta avanzata, d'intesa con il
Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali
di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993,
n. 491, di seguito denominato "Comitato", dal Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito
denominato "Ministro", di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica.
4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato, detta le linee
programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si
adegui ai medesimi e predispone un programma annuale di
interventi che sarà sottoposto al CIPE. Il Ministro presenta
annualmente al Parlamento, entro il mese di febbraio, una
relazione dettagliata sull'attività e sui risultati dell'Ente
relativi all'anno precedente, specificando gli indirizzi
programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per
il periodo successivo.
5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e
passivi che fanno capo
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all'AIMA e in particolare di quelli relativi al patrimonio e
al personale.
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