| (Funzioni dell'Ente)
1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi
nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla
Unione europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, il
Ministro definisce, d'intesa con il Comitato, le modalità di
collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. L'Ente:
a) svolge i compiti di organismo di intervento
dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i
quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di
altri enti od organismi pubblici alla data di entrata in
vigore della presente legge;
b) cura, garantendo la massima celerità delle
relative procedure, l'erogazione delle provvidenze
finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni
finanziarie, integrazioni di prezzo e simili. Per lo
svolgimento delle predette attività e del relativo controllo
il Ministro, d'intesa con il Comitato, definisce,
compatibilmente con la normativa comunitaria, le modalità di
decentramento alle regioni ed i criteri per l'esercizio dei
poteri sostitutivi nei casi di inadempienza di queste. Per
l'attività di assistenza nella predisposizione e presentazione
delle domande l'Ente si avvale anche delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Per le province di Trento e di Bolzano si provvede
ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
279;
c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli
dalla legge e dai regolamenti della Unione europea. A tal
fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno
dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle
finanze operano di
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concerto nei casi in cui i prodotti agroalimentari sono
destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.
2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi
stabiliti dalla politica agricola nazionale, il Ministro
definisce, d'intesa con il Comitato, le modalità di
collaborazione con le regioni, le province e le province
autonome di Trento e di Bolzano. L'Ente:
a) provvede alla gestione del finanziamento e del
controllo dei piani di interesse nazionale o interregionale,
definiti come tali dal Comitato, tendenti a sostenere comparti
agricoli in situazioni di crisi contingenti o finalizzati al
miglioramento qualitativo dei prodotti;
b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e
provvede alla vendita successiva del prodotto
immagazzinato;
c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti
agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità
ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari
esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto
alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi;
cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla
Unione europea;
d) cura le operazioni di provvista e di acquisto
sul mercato interno e internazionale di prodotti
agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e
quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno,
nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed
extracomunitari per scopi promozionali.
3. L'Ente, per il raggiungimento degli scopi di cui ai
commi 1, lettera a), e 2 si avvale di organismi aventi
personalità giuridica costituiti da produttori agricoli,
singoli o associati, che non hanno finalità commerciale. Sono
fatte salve le ipotesi di attività commerciale svolte da enti,
associazioni, cooperative o consorzi con riferimento a quanto
conferito dai soci. L'Ente provvederà entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge a ridefinire
l'albo degli assuntori, secondo i criteri di cui al presente
comma.
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