Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8006
DDL0432-0004
Progetto di legge Camera n. 432 - testo presentato - (DDL13-432)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C432. TESTIPDL
...C432.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC432 ZZ13 ZZPD ZZPR
                     (Funzioni dell'Ente)
     1.  Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi
  nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla
  Unione europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, il
  Ministro definisce, d'intesa con il Comitato, le modalità di
  collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento
  e di Bolzano.  L'Ente:
       a)  svolge i compiti di organismo di intervento
  dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i
  quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di
  altri enti od organismi pubblici alla data di entrata in
  vigore della presente legge;
       b)  cura, garantendo la massima celerità delle
  relative procedure, l'erogazione delle provvidenze
  finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni
  finanziarie, integrazioni di prezzo e simili.  Per lo
  svolgimento delle predette attività e del relativo controllo
  il Ministro, d'intesa con il Comitato, definisce,
  compatibilmente con la normativa comunitaria, le modalità di
  decentramento alle regioni ed i criteri per l'esercizio dei
  poteri sostitutivi nei casi di inadempienza di queste.  Per
  l'attività di assistenza nella predisposizione e presentazione
  delle domande l'Ente si avvale anche delle organizzazioni
  professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
  nazionale.  Per le province di Trento e di Bolzano si provvede
  ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera  b),  del
  decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
  279;
       c)  esercita tutti gli altri compiti affidatigli
  dalla legge e dai regolamenti della Unione europea.  A tal
  fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno
  dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle
  finanze operano di
 
                               Pag. 8
 
  concerto nei casi in cui i prodotti agroalimentari sono
  destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.
     2.  Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi
  stabiliti dalla politica agricola nazionale, il Ministro
  definisce, d'intesa con il Comitato, le modalità di
  collaborazione con le regioni, le province e le province
  autonome di Trento e di Bolzano.  L'Ente:
       a)  provvede alla gestione del finanziamento e del
  controllo dei piani di interesse nazionale o interregionale,
  definiti come tali dal Comitato, tendenti a sostenere comparti
  agricoli in situazioni di crisi contingenti o finalizzati al
  miglioramento qualitativo dei prodotti;
       b)  gestisce l'intervento nazionale sul mercato e
  provvede alla vendita successiva del prodotto
  immagazzinato;
       c)  cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti
  agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità
  ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari
  esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto
  alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi;
  cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla
  Unione europea;
       d)  cura le operazioni di provvista e di acquisto
  sul mercato interno e internazionale di prodotti
  agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e
  quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno,
  nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed
  extracomunitari per scopi promozionali.
     3.  L'Ente, per il raggiungimento degli scopi di cui ai
  commi 1, lettera  a),  e 2 si avvale di organismi aventi
  personalità giuridica costituiti da produttori agricoli,
  singoli o associati, che non hanno finalità commerciale.  Sono
  fatte salve le ipotesi di attività commerciale svolte da enti,
  associazioni, cooperative o consorzi con riferimento a quanto
  conferito dai soci.  L'Ente provvederà entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge a ridefinire
  l'albo degli assuntori, secondo i criteri di cui al presente
  comma.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-432 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0432 TOTPAG=0021 TOTDOC=0022 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=004 PAGFIN=0008 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=043200 00 FASCIDC=13DDL0432 SORTNAV=0043200 000 00000 ZZDDLC432 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati