| (Anticipazioni)
1. E' ammessa, compatibilmente con la normativa
comunitaria, la corresponsione di anticipazioni, nella misura
del 95 per cento, sulle provvidenze finanziarie da erogarsi da
parte dell'Ente, a condizione che la domanda presentata dagli
interessati sia corredata, oltreché dalla prescritta
documentazione, da titolo di garanzia fidejussoria, che si
estinguerà alla positiva conclusione dell'istruttoria,
rilasciato per singole o diverse operazioni, da una banca o da
un ente assicurativo.
2. L'Ente dovrà erogare le anticipazioni di cui al comma 1
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
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