| (Organi dell'Ente)
1. Sono organi dell'Ente:
a) l'amministratore;
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b) il comitato consultivo;
c) il collegio dei revisori.
2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica cinque
anni. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le
relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo
statuto, per quanto non previsto dalla presente legge.
3. I componenti degli organi dell'Ente, tranne quelli del
comitato consultivo, non possono, per la durata del mandato e
nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere
incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di
soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore
agroalimentare. Il mandato dell'amministratore o del comitato
consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla
prima nomina.
4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti
all'amministratore ed ai componenti il collegio dei
revisori.
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