| (Amministratore)
1. L'amministratore ha la rappresentanza legale
dell'Ente ed è nominato con decreto del Ministro, d'intesa con
il Comitato, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24
gennaio 1978, n 14, e successive modificazioni.
2. Nel rispetto delle linee programmatiche e degli
obiettivi di cui all'articolo 1, comma 4, l'amministratore
esercita le seguenti attribuzioni:
a) adotta, in attuazione di quanto previsto dalla
legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento
ed il funzionamento dei servizi interni;
b) delibera programmi annuali e pluriennali, il
bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) delibera i disciplinari relativi
all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione
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dei regolamenti comunitari, le condizioni generali di
contratto nonché gli schemi di convenzioni;
d) delibera le risultanze attive e passive delle
gestioni commerciali;
e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli
assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la
resa di conti degli assuntori medesimi;
f) redige la relazione annuale concernente
l'attività dell'Ente:
g) delibera il conferimento ad esperti nelle
materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di
incarichi per prestazione professionale ai fini
dell'attuazione dei compiti demandati all'Ente, sempre che
l'Ente non vi possa provvedere con il proprio personale e nei
casi in cui ricorra la necessità di prestazioni
particolarmente specializzate;
h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto
attribuisce alla sua competenza;
i) presenta annualmente al Ministro il bilancio
dell'Ente corredato da una relazione dettagliata sull'attività
e sui risultati conseguiti dall'Ente medesimo.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 15,
sono stabiliti:
a) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione
della carica e le incompatibilità;
b) i casi in cui l'amministratore può essere
revocato dal Ministro.
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