| (Comitato consultivo).
1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del
Ministro, d'intesa con il Comitato, è presieduto
dall'amministratore.
2. Il comitato consultivo è composto da tre membri
designati dalle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, due
designati dalle organizzazioni nazionali riconosciute dalle
imprese cooperative agricole, uno designato dalla Federazione
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italiana dell'industria alimentare (Federalimentare) e da un
rappresentante di ciascun comitato interprofessionale di cui
all'articolo 9.
3. Il comitato consultivo esprime parere ed avanza
proposte sulle attività dell'Ente.
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