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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8013
DDL0432-0011
Progetto di legge Camera n. 432 - testo presentato - (DDL13-432)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C432. TESTIPDL
...C432.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC432 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Comitati interprofessionali).
     1.  L'Ente, nella realizzazione dei propri compiti
  istituzionali, si avvale di comitati interprofessionali
  istituiti senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso lo
  stesso Ente, nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo,
  lattiero-caseario, ittico, delle carni e dell'allevamento,
  bieticolo-saccarifero, cerealicolo, forestale e di energia
  rinnovabile, olivicolo, del tabacco, e delle colture
  proteoleaginose.  I predetti comitati operano sulla base degli
  indirizzi formulati dal comitato consultivo di cui
  all'articolo 8.
     2.  Ciascun comitato interprofessionale è composto da tre
  rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali
  agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da
  tre rappresentanti designati dalle unioni nazionali delle
  associazioni dei produttori agricoli riconosciute in relazione
  al prodotto corrispondente o, in assenza, dalle associazioni
  dei produttori riconosciute, da un rappresentante designato
  dai consorzi per la tutela delle denominazioni di origine, ove
  costituiti, da due rappresentanti designati dalle
  organizzazioni nazionali riconosciute dalle imprese
  cooperative agricole e da un rappresentante della
  Federalimentare e, per il settore del tabacco, da un
  rappresentante delle associazioni dei trasformatori
  maggiormente rappresentative a livello nazionale.  Ciascun
  comitato elegge nel suo seno il presidente.
     3.  Con uno o più decreti del Ministro, previa intesa con
  il Comitato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
  in vigore della presente legge, sono nominati i rappresentanti
  dei comitati interprofessionali e ne sono stabilite le
  modalità di funzionamento.
 
                              Pag. 13
 
     4.  Previa intesa con il Comitato, con uno o più decreti
  del Ministro, che ne disciplinano le modalità di
  finanziamento, possono essere istituiti fondi, alimentati in
  prevalenza da contributi privati, finalizzati, in particolare
  a:
         a)  favorire la stipulazione di contratti di
  compravendita, relativamente a quantità definite in rapporto
  alle quote di produzione industriale, da parte delle unioni
  nazionali delle associazioni dei produttori agricoli
  riconosciute ovvero, su loro delega, da parte delle
  associazioni socie;
         b)  definire la tipologia dei contratti di
  compravendita;
         c)  fissare le condizioni per la stipulazione di
  contratti individuali di coltivazione e di allevamento;
         d)  promuovere e valorizzare i prodotti agricoli,
  alimentari ed agroindustriali con particolare riferimento a
  quelli che hanno ottenuto i riconoscimenti comunitari delle
  denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche
  protette o attestazioni di specificità;
         e)  promuovere analisi di mercato, previsioni e
  rilevamenti statistici;
         f)  promuovere le integrazioni di filiera e la
  conoscenza del funzionamento dei mercati.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-432 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0432 TOTPAG=0021 TOTDOC=0022 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=007 PAGFIN=0013 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=043200 00 FASCIDC=13DDL0432 SORTNAV=0043200 000 00000 ZZDDLC432 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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