| (Comitati interprofessionali).
1. L'Ente, nella realizzazione dei propri compiti
istituzionali, si avvale di comitati interprofessionali
istituiti senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso lo
stesso Ente, nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo,
lattiero-caseario, ittico, delle carni e dell'allevamento,
bieticolo-saccarifero, cerealicolo, forestale e di energia
rinnovabile, olivicolo, del tabacco, e delle colture
proteoleaginose. I predetti comitati operano sulla base degli
indirizzi formulati dal comitato consultivo di cui
all'articolo 8.
2. Ciascun comitato interprofessionale è composto da tre
rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da
tre rappresentanti designati dalle unioni nazionali delle
associazioni dei produttori agricoli riconosciute in relazione
al prodotto corrispondente o, in assenza, dalle associazioni
dei produttori riconosciute, da un rappresentante designato
dai consorzi per la tutela delle denominazioni di origine, ove
costituiti, da due rappresentanti designati dalle
organizzazioni nazionali riconosciute dalle imprese
cooperative agricole e da un rappresentante della
Federalimentare e, per il settore del tabacco, da un
rappresentante delle associazioni dei trasformatori
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ciascun
comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. Con uno o più decreti del Ministro, previa intesa con
il Comitato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono nominati i rappresentanti
dei comitati interprofessionali e ne sono stabilite le
modalità di funzionamento.
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4. Previa intesa con il Comitato, con uno o più decreti
del Ministro, che ne disciplinano le modalità di
finanziamento, possono essere istituiti fondi, alimentati in
prevalenza da contributi privati, finalizzati, in particolare
a:
a) favorire la stipulazione di contratti di
compravendita, relativamente a quantità definite in rapporto
alle quote di produzione industriale, da parte delle unioni
nazionali delle associazioni dei produttori agricoli
riconosciute ovvero, su loro delega, da parte delle
associazioni socie;
b) definire la tipologia dei contratti di
compravendita;
c) fissare le condizioni per la stipulazione di
contratti individuali di coltivazione e di allevamento;
d) promuovere e valorizzare i prodotti agricoli,
alimentari ed agroindustriali con particolare riferimento a
quelli che hanno ottenuto i riconoscimenti comunitari delle
denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche
protette o attestazioni di specificità;
e) promuovere analisi di mercato, previsioni e
rilevamenti statistici;
f) promuovere le integrazioni di filiera e la
conoscenza del funzionamento dei mercati.
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