| (Collegio dei revisori).
1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri
effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:
a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri
tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati
dello Stato, con funzioni di presidente;
b) due dal Ministro del tesoro;
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c) uno dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica;
d) uno dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
2. I membri di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla
pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono
rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere
collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.
3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati,
rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del
bilancio e della programmazione economica.
4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del
Ministro e dura in carica cinque anni.
5. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle
scritture contabili.
6. Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i
risultati delle verificazioni effettuate e propone gli
eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi
irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce
direttamente al Ministro.
7. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai
sensi del presente articolo, resta in carica il collegio
nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982,
n. 610.
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