Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8014
DDL0432-0012
Progetto di legge Camera n. 432 - testo presentato - (DDL13-432)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C432. TESTIPDL
...C432.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC432 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Collegio dei revisori).
     1.  Il collegio dei revisori è composto da cinque membri
  effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per
  l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:
         a)  uno dal Presidente del Consiglio dei ministri
  tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati
  dello Stato, con funzioni di presidente;
         b)  due dal Ministro del tesoro;
 
                              Pag. 14
 
         c)  uno dal Ministro del bilancio e della
  programmazione economica;
         d)  uno dal Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali.
     2.  I membri di cui alle lettere  b), c)  e  d)
  del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla
  pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono
  rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere
  collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.
     3.  Sono nominati anche due componenti supplenti designati,
  rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del
  bilancio e della programmazione economica.
     4.  Il collegio dei revisori è nominato con decreto del
  Ministro e dura in carica cinque anni.
     5.  Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle
  scritture contabili.
     6.  Il collegio dei revisori riferisce all'amministratore i
  risultati delle verificazioni effettuate e propone gli
  eventuali correttivi.  Nel caso vengano accertate gravi
  irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce
  direttamente al Ministro.
     7.  Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai
  sensi del presente articolo, resta in carica il collegio
  nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982,
  n. 610.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-432 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0432 TOTPAG=0021 TOTDOC=0022 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=026 PAGFIN=0014 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=043200 00 FASCIDC=13DDL0432 SORTNAV=0043200 000 00000 ZZDDLC432 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati