| (Ordinamento contabile).
1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione
contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la
formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e
consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo
interno, che accerta, in particolare, la rispondenza dei
risultati dell'attività agli obiettivi programmatici,
valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.
2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi
degli articoli 1 e 2 della
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legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste
dall'articolo 12 della medesima legge.
3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed
integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli
articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4
dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a
certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136, e successive modificazioni. La mancata certificazione o
il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazioni di
conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno
riferimento importa la decadenza dell'incarico
dell'amministratore che ha proposto il bilancio nella
formulazione sottoposta alla denegata certificazione.
5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni dei
fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è
direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i
sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del
procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha
libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e
documentazioni comunque a disposizione dell'Ente.
6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al
comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo
scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi
diretti sostenuti.
7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo
scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al
comma 5.
8. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e
9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, restano
ferme le norme sul segreto delle indagini preliminari e sul
trattamento dei dati personali.
10. Il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),
istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e successive
modificazioni, al fine di conseguire la piena funzionalità
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derivante dall'integrazione delle procedure di automazione del
comparto agricolo e di ridurre altresì i costi complessivi,
espletate le procedure d'appalto vigenti, mette a disposizione
delle regioni, dell'EIMA e delle agenzie di cui all'articolo
17 i servizi necessari per la gestione degli adempimenti
connessi all'erogazione delle provvidenze finanziarie. Allo
scopo di garantire la continuità del servizio di pagamento
dell'aiuto ai produttori, procedendo altresì alla contestuale
integrazione nel SIAN delle relative procedure, l'EIMA
continuerà ad avvalersi dei servizi forniti dalle strutture
attualmente operanti per l'EIMA stesso, fino al completo
conseguimento della predetta integrazione e comunque non oltre
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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