| (Personale).
1. Il personale in servizio presso l'AIMA resta alle
dipendenze dell'Ente ed è sottoposto alle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel
comparto delle Aziende e amministrazioni autonome dello Stato
di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.
2. Al personale dell'EIMA si applica il regime
previdenziale e pensionistico previsto per i dipendenti civili
dello Stato. Ai fini della determinazione della base
pensionistica si considera anche la retribuzione mensile di
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cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1990, n. 335.
3. Il personale dell'AIMA comandato presso altre
amministrazioni può essere trasferito definitivamente, su
esplicita richiesta da formularsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti
delle disponibilità di organico delle amministrazioni
riceventi. Il personale del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali distaccato presso l'AIMA ed il
personale di altre amministrazioni in posizione di comando
presso l'AIMA alla data del 25 maggio 1994 può chiedere di
essere inquadrato nei ruoli organici dell'Ente, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
con il consenso dell'Ente.
4. Entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli
affari regionali, nonché di intesa con le organizzazioni
sindacali, è determinata la tabella organica del personale
dell'Ente, la cui consistenza dovrà essere adeguata ai compiti
istituzionali ed alla struttura organizzativa dell'Ente
medesimo, comunque previa verifica dei carichi di lavoro. A
tal fine verranno individuati i servizi finora affidati ad
organismi esterni della soppressa AIMA i quali possono essere
direttamente svolti dal personale dell'EIMA.
5. L'amministratore adotta, sentite le organizzazioni
sindacali, il regolamento dei servizi dell'Ente, nel quale
sarà prevista la struttura organizzativa del servizio
ispettivo.
6. Il personale dell'Ente appartenente alle qualifiche
funzionali non superiori alla settima e non inferiori alla
quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio
ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad
esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni
previste rispettivamente dai commi primo e secondo
dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.
7. In caso di avvio di procedimenti di responsabilità
amministrativa o contabile, e sino alla definizione della
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stessa, il Ministro dispone, con proprio decreto, il fermo
amministrativo delle liquidazioni spettanti o delle somme
comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro al
momento della risoluzione del rapporto stesso, a dirigenti,
responsabili, componenti del consiglio di amministrazione o
sindaci, di enti o società a partecipazione pubblica. Se il
rapporto di lavoro è in corso il Ministro dispone comunque il
fermo amministrativo nella misura di un quinto degli stipendi
ed indennità complessivamente spettanti ai soggetti di cui
sopra.
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