| (Regolamento di attuazione).
1. Con il regolamento, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
d'intesa con il Comitato, è data attuazione a quanto disposto
dall'articolo 7.
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