| (Norme transitorie).
1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dell'articolo 15, si applicano all'Ente, in quanto
compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge
14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni ed al
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n.
30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data,
nelle parti esplicitamente individuate dal regolamento
stesso.
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2. Sino alla nomina dell'amministratore il Ministro
esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio
dell'AIMA ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche
attribuendoli, in tutto o in parte, ad un sottosegretario.
3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi,
il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del
personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla
legge n. 610 del 1982, e successive modificazioni, e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.
4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore
generale dell'AIMA svolge nell'Ente i compiti e le funzioni
previste dalla legge n. 610 del 1982 e successive
modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica n.
30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni.
5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di
cui alla presente legge sono esenti da imposte e tasse.
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