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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8021
DDL0432-0019
Progetto di legge Camera n. 432 - testo presentato - (DDL13-432)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C432. TESTIPDL
...C432.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC432 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Controlli comunitari).
     1.  I controlli preventivi definiti dai regolamenti
  comunitari o espressamente individuati dall'Ente sono delegati
  alle regioni, province, o province autonome sotto la
  sorveglianza dell'Ente medesimo.  La costituzione di agenzie è
  autorizzata solo nei casi in cui ciò sia espressamente
  indicato a titolo vincolante dai regolamenti comunitari.  In
  tal caso l'agenzia avrà forma di società per azioni e dovrà
  essere strutturata d'intesa con il Comitato.  L'Agecontrol Spa
  viene posta in liquidazione nell'anno 1997 a cura dell'Ente.  A
  tal fine il Ministro nomina un liquidatore esterno
  all'amministrazione all'Ente stesso.
     2.  Le agenzie di cui al comma 1, una volta istituite,
  assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale
  posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'EIMA e
 
                              Pag. 20
 
  quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della
  crisi delle società cooperative, nonché delle imprese a queste
  collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7
  maggio 1948, n. 1235.
     3.  Il nucleo operativo della Guardia di finanza per la
  repressione delle frodi comunitarie, istituito con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, nei
  limiti degli stanziamenti iscritti allo stato di previsione
  del Ministero delle finanze, rubrica Guardia di finanza, e dei
  contingenti previsti dagli organici, esercita l'attività di
  controllo nel settore della repressione delle frodi
  comunitarie in agricoltura, avvalendosi dei poteri e delle
  competenze di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, e
  successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
  modificazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive
  modificazioni, senza pregiudizio delle competenze attribuite
  alla normativa vigente ad altri organi dello Stato.  Le
  predette funzioni sono trasferite al Nucleo speciale della
  Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie,
  a decorrere dalla data in cui detto Nucleo speciale diviene
  operante.
     4.  Il Ministro, d'intesa con il Comitato, entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  procede alla razionalizzazione ed al coordinamento dei
  soggetti addetti ai controlli al fine di conseguire
  economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse
  disponibili.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-432 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0432 TOTPAG=0021 TOTDOC=0022 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=021 PAGFIN=0020 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=043200 00 FASCIDC=13DDL0432 SORTNAV=0043200 000 00000 ZZDDLC432 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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