| (Controlli comunitari).
1. I controlli preventivi definiti dai regolamenti
comunitari o espressamente individuati dall'Ente sono delegati
alle regioni, province, o province autonome sotto la
sorveglianza dell'Ente medesimo. La costituzione di agenzie è
autorizzata solo nei casi in cui ciò sia espressamente
indicato a titolo vincolante dai regolamenti comunitari. In
tal caso l'agenzia avrà forma di società per azioni e dovrà
essere strutturata d'intesa con il Comitato. L'Agecontrol Spa
viene posta in liquidazione nell'anno 1997 a cura dell'Ente. A
tal fine il Ministro nomina un liquidatore esterno
all'amministrazione all'Ente stesso.
2. Le agenzie di cui al comma 1, una volta istituite,
assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale
posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'EIMA e
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quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della
crisi delle società cooperative, nonché delle imprese a queste
collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1235.
3. Il nucleo operativo della Guardia di finanza per la
repressione delle frodi comunitarie, istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, nei
limiti degli stanziamenti iscritti allo stato di previsione
del Ministero delle finanze, rubrica Guardia di finanza, e dei
contingenti previsti dagli organici, esercita l'attività di
controllo nel settore della repressione delle frodi
comunitarie in agricoltura, avvalendosi dei poteri e delle
competenze di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, e
successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, senza pregiudizio delle competenze attribuite
alla normativa vigente ad altri organi dello Stato. Le
predette funzioni sono trasferite al Nucleo speciale della
Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie,
a decorrere dalla data in cui detto Nucleo speciale diviene
operante.
4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
procede alla razionalizzazione ed al coordinamento dei
soggetti addetti ai controlli al fine di conseguire
economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse
disponibili.
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