| (Norme di copertura).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17,
determinato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1996, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilzzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
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2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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