| (Interpretazione dell'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 568).
1. Il giudizio di idoneità per il conseguimento della
seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di
ricercatore, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, relativamente agli
sperimentatori dipendenti di ruolo del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali ed in servizio presso gli
istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n.
1318, e successive modificazioni, ed alla legge 6 giugno 1973,
n. 306, può essere indetto indipendentemente dall'emanazione
dei regolamenti organici.
2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei
confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di
idoneità svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.
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