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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8026
DDL0433-0002
Progetto di legge Camera n. 433 - testo presentato - (DDL13-433)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C433. TESTIPDL
...C433.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC433 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legge 5 gennaio 1994, n. 36,
  sulle risorse idriche si può considerare fondamentale in
  materia di uso dell'acqua e pertanto nella sua attuazione non
  si può trascurare un settore di utilizzazione di tale risorsa
  come quello agricolo.
     E' appena il caso di ricordare che l'acqua costituisce
  sempre per l'agricoltura un fondamentale fattore di produzione
  e che il nostro Paese è afflitto da una cattiva distribuzione
  delle piogge non conforme alle esigenze vegetative delle
  piante.  Non solo, l'Italia ha una conformazione orografica e
  del territorio prevalentemente collinare e montana, a
  differenza dei grandi Paesi d'Europa dominati dalla pianura,
  per cui è di fondamentale importanza la realizzazione di una
  rete articolata di canali irrigui e di bonifica.
  Conseguentemente solo l'irrigazione, ossia l'apporto
  artificiale di acqua nel terreno agricolo, costituisce
  l'elemento tecnologico indipensabile ad attenuare le
  conseguenze negative del clima e della conformazione
  territoriale.
     L'irrigazione svolge quindi un ruolo fondamentale di
  pubblico generale interesse per la circostanza che solo la
  disponibilità di acqua consente elasticità al sistema
  produttivo, offre alternative alla rigidità dell'agricoltura
  asciutta e consente di sostenere la concorrenza dei mercati
  internazionali.  Non va inoltre trascurato il positivo effetto
  ambientale per il ravvenamento delle falde garantito dalle
  irrigazioni a scorrimento, per esempio, di tutta la
  Padania.
     D'altra parte anche nel Mezzogiorno la ripresa di un
  processo di sviluppo nel settore agricolo è fortemente
  condizionata dai problemi del suolo e delle acque.  Alla
  costante carenza di disponibilità di risorse idriche si
 
                               Pag. 2
 
  aggiunge infatti la caratteristica conformazione territoriale,
  prevalentemente collinare e montuosa.
     L'Italia, per affrontare in agricoltura la concorrenza dei
  partners comunitari e degli altri Paesi, deve puntare
  sull'irrigazione, indispensabile non solo per far fronte alla
  siccità, ma anche per la diversificazione produttiva e il
  miglioramento della qualità.  Secondo stime attendibili più dei
  due quinti del valore lordo della produzione italiana
  dipendono dall'irrigazione e due terzi del valore
  dell'esportazione corrispondono a prodotti ottenuti con
  l'irrigazione.
     D'altronde, come già si è detto, l'uso agricolo delle
  acque consente il riuso e il riciclo dell'acqua che scende a
  valle dei fondi e comporta il ravvenamento delle falde
  sotterranee, dove ritorna parte dell'acqua utilizzata per le
  irrigazioni.
     La funzione dell'agricoltura, e la finalizzazione
  dell'attività produttiva all'alimentazione umana, è sancita
  dall'affermazione contenuta dell'articolo 1, comma 3, della
  legge n. 36 del 1994, secondo cui gli usi delle acque non
  possono prescindere dal tener conto dell'esigenza "del
  risparmio e del rinnovo delle risorse per non pregiudicare il
  patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura,
  la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e
  gli equilibri idrogeologici".
     Assume specifica rilevanza il riferimento all'agricoltura,
  in quanto il fine di non pregiudicare l'agricoltura viene
  espressamente considerato alla pari delle altre finalità
  pubbliche di interesse generale, mentre nessun altro uso
  produttivo è menzionato.
     Il quadro sistematico della norme della legge n. 36 del
  1994 sugli usi agricoli deve essere completato con la
  disposizione di cui al nuovo testo dell'articolo 28.  In essa
  si sancisce il principio che nei periodi di siccità e comunque
  nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si
  procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve
  essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso
  agricolo.
     Una argomentazione decisiva, che ha determinato il
  legislatore a menzionare specificamente tale priorità,
  consiste appunto nella constatazione che l'uso agricolo è di
  fatto anch'esso un uso "umano" in quanto, come si è detto,
  indispensabile per l'alimentazione.
     Sono state peraltro evidenziate sia in sede parlamentare
  sia in molti convegni tenuti finora sull'argomento, le
  difficoltà applicative della legge n. 36 del 1994 con riguardo
  soprattutto agli usi aziendali.  L'articolo 1 della legge n. 36
  del 1994 stabilisce che le acque costituiscono una risorsa che
  va salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà
  con riferimento alle aspettative delle generazioni future.
     In questo ambito di fissazione di princìpi di salvaguardia
  e tutela si afferma anche che tutte le acque sono
  pubbliche.
     Il testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
  n. 1775, invece, fornisce una nozione positiva dell'acqua
  pubblica.  Le acque interne, superficiali e sotterranee sono
  dichiarate pubbliche in quanto suscettibili di usi di
  pubblico, generale interesse.
     Una regola elastica, quindi, quella fissata dal testo
  unico, perché la valutazione della singola acqua si pone in
  relazione allo stato dei luoghi cioè al sistema idrografico
  cui appartiene.  Una regola aperta alle modificazione
  dell'economia, dell'ambiente, del progresso tecnologico.
     La soluzione adottata dal testo unico consente quindi di
  contemperare gli interessi pubblici alla salvaguardia degli
  ecosistemi e degli equilibri idrici con quelli dei privati
  fruitori della risorsa.
     La legge n. 36 del 1994 ha invece introdotto un criterio
  che suscita grande incertezza applicativa e che, se fosse
  interpretato letteralmente, renderebbe necessario un
  provvedimento amministrativo di concessione per qualunque uso
  delle acque.  Le conseguenze sarebbero dirompenti sul piano
  burocratico-procedurale (si avrebbe praticamente il blocco
  totale degli emungimenti) e sul piano sostanziale.  Verrebbe
  infatti gravemente impedito l'esercizio dell'attività
  economica agricola per cui l'acqua è fattore di produzione
 
                               Pag. 3
 
  indispensabile quanto la terra e più in generale di moltissime
  altre attività economiche anche di ridotta entità.
     A puro titolo esemplificativo si riproduce un elenco degli
  adempimenti e delle connesse spese che dovrebbero essere
  affrontate per una richiesta di concessione anche per un
  ridottissimo prelievo di acqua per uso produttivo, agricolo,
  artigianale, eccetera:
  bolli, domande, e relazioni               L.   60.000
  versamento per sopralluogo                "   200.000
  pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale  della
  Repubblica della richiesta di concessione "   400.000
  pubblicazione sul Foglio annunzi legali   "     5.000
  versamento cauzionale alla Direzione provinciale del
  Tesoro tramite modello 1                  "    20.000
  acquisto suddetto modello 1               "    15.000
  marca da bollo per il modello 1           "    15.000
  certificati catastali e planimetria       "   150.000 circa
  spese tecniche                            "   400.000 circa
  relazione idrogeologica                   " 1.800.000 circa
  pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale  della
  concessione ottenuta                      "   600.000
  pubblicazione su due quotidiani uno a diffusione
  nazionale e uno a diffusione locale della richiesta
  ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 36
  del 1994                                  " 2.000.000
  Il costo totale di tali adempimenti è quindi, al minimo,
  pari a lire 5.665.000.
     All'onere economico deve aggiungersi, sul piano giuridico,
  l'assoggettamento al rapporto di concessione, rispetto al
  quale la situazione soggettiva del privato si qualifica come
  interesse legittimo, conformato dal provvedimento
  amministrativo che regola l'uso dell'acqua, oneroso, limitato
  nel tempo, soggetto a revoca, oltre che ovviamente a
  scadenza.
     Allo stato attuale deve sottolinearsi quindi che esiste
  una grande incertezza nella ricostruzione di una soluzione
  interpretativa coerente con le norme legislative che si sono
  succedute.  E' quindi auspicabile un chiarimento che contemperi
  in modo equilibrato gli usi di pubblico generale interesse e
  la salvaguardia della risorsa per le generazioni future, con
  gli usi privati compatibili.
     In tale complesso quadro normativo va inquadrato l'uso
  delle acque sotterranee e quindi di regime dei pozzi.
     L'attuale testo del comma 3, dell'articolo 28 della legge
  n. 36 del 1994 ammette la facoltà dei privati proprietari dei
  terreni di raccogliere le acque piovane in invasi, cisterne,
  laghetti collinari.  Sempre l'articolo 28 ribadisce ancora la
  facoltà del proprietario di utilizzare le acque sotterranee
  del fondo per usi domestici, cioè per innaffiare orti e
  giardini ad uso del proprietario stesso e della sua famiglia e
  per l'abbeveraggio del bestiame, sempre finalizzato
  all'autoconsumo.
     Sembrano perciò restare esclusi da tali facoltà gli usi
  aziendali (irrigui e di abbeveraggio del bestiame ed altri usi
  produttivi) di qualunque entità, a prescindere dalla quantità
  di acqua emunta.
     Nel generale quadro normativo costituito dal testo unico
  approvato con regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre del 1933
  e dalla legge n. 36 del 1994 devono anche essere considerate
  le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 12 luglio
  1993, n. 275, che in particolare all'articolo 10 aveva
  introdotto un obbligo, sanzionato, di denuncia di tutti i
  pozzi esistenti entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore:
  termine successivamente prorogato, prima al 30 giugno 1995,
  poi al 31 dicembre 1995 dall'articolo 15 del decreto-legge 24
  luglio 1995, n. 296, e dalle successive reiterazioni di esso,
  ultima delle quali è il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155
  (articolo 17).
     Tale ultima disposizione stabilisce altresì che le regioni
  debbono adottare provvedimenti per la semplificazione degli
  adempimenti, soprattutto delle utenze minori.
     Alla luce di quanto evidenziato circa la situazione
  legislativa in materia soprattutto di emungimento di acque
  sotterranee, si ritiene opportuno prevedere alcune
  semplificazioni ma soprattutto chiarire il regime giuridico
  delle acque con riferimento agli emungimenti di ridotte
  dimensioni, sia destinati ad usi produttivi sia destinati ad
  usi domestici.
 
                               Pag. 4
 
     L'articolo 1 della presente proposta di legge, modificando
  l'articolo 93, primo comma, del citato testo unico del 1933,
  equipara il regime giuridico dei piccoli usi produttivi agli
  usi domestici, come definiti dallo stesso articolo 93, secondo
  comma.  Vengono quantificati come piccoli usi produttivi quelli
  che comportino emungimenti non superiori a litri 30 al
  secondo.  Si tratta quindi di entità molto ridotte se si pensa
  che il testo unico, come modificato dal decreto legislativo n.
  275 del 1993, considera piccole derivazioni quelle che
  comportano emungimenti fino a 1.000 litri al secondo per uso
  irriguo e fino a 100 litri al secondo per uso potabile.  A ciò
  si aggiunga che tale portata di emungimenti è quella minima
  necessaria alle piccole utenze agricole in alcune particolari
  realtà, come quelle caratterizzate da terreni ghiaiosi, ad
  esempio in Friuli.
     Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di
  legge contiene una disposizione di coordinamento dell'articolo
  28, comma 5, della legge n. 36 del 1994, conseguente alla
  modifica dell'articolo 93 del testo unico, prevista dal comma
  1 dello stesso articolo.
     L'articolo 2 prevede delle semplificazioni procedurali per
  le concessioni di piccole derivazioni fino a 50 litri al
  secondo nonchè per i piccoli pozzi produttivi e per i pozzi
  domestici, definiti dall'articolo 93 del testo unico come
  modificato dall'articolo 1 della presente iniziativa
  legislativa.  Si tratta di una serie di adempimenti, inerenti
  soprattutto alla pubblicità, che comprendono la pubblicazione
  sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno due quotidiani, uno a
  diffusione nazionale e uno a diffusione locale.  Poichè la
  norma dell'articolo 23 della legge n. 36 del 1994 assoggetta a
  tali adempimenti tra l'altro anche "le perforazioni di pozzi"
  è evidente che occorre individuare un limite legislativo per
  arginare il proliferare di adempimenti anche per le utenze
  assolutamente minori.
     Senza considerare che non si troverebbero probabilmente
  quotidiani disponibili se si dovessero pubblicare tutte le
  richieste di autorizzazione alla perforazione dei pozzi da
  presentare in Italia.
     L'articolo 3 prevede l'inserimento del Ministro delle
  risorse agricole, alimentari e forestali nella procedura di
  concertazione, in cui è già presente tra gli altri anche il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
  l'adozione delle norme tecniche sul riutilizzo delle acque
  reflue.
     E' materia che interessa molto il settore agricolo ed in
  generale tutti i settori economici: da un lato l'agricoltura è
  disponibile ad accettare lo sversamento delle acque reflue nei
  canali irrigui a condizione che la qualità delle acque sia
  compatibile, sotto il profilo igienico ed agronomico, con gli
  usi agricoli.  Dall'altro i comuni e gli altri insediamenti
  produttivi sono interessati all'utilizzazione in agricoltura
  perchè le acque a questo fine necessitano di minori costi di
  depurazione rispetto a quelli richiesti per altre
  utilizzazioni.
     Per tali motivi sembra necessario coinvolgere anche il
  dicastero delle risorse agricole nel procedimento per
  l'emanazione delle norme in materia, previsto dall'articolo
  23.
     L'articolo 4 stabilisce un chiarimento circa gli usi di
  abbeveraggio del bestiame che in molti casi non vengono
  ricompresi tra quelli agricoli ai fini dell'applicazione delle
  tariffe.
     Tali usi vengono perciò considerati industriali, anche se
  l'acqua è utilizzata in quantità ridotta ed in imprese
  considerate agricole a tutti gli effetti: in tali casi viene
  applicato il parametro tariffario previsto dallarticolo 18,
  comma 1, lettera d) della legge n. 36 del 1994 e dal comma 2
  del medesimo articolo.  Per il combinato disposto di tali
  commi, non rientrando l'uso di allevamento nell'uso irriguo,
  anche un consumo zootecnico di 2 litri al secondo paga un
  canone annuo di 3.000.000 di lire.  Per evidenziare
  l'incongruenza di tale previsione basti considerare che per un
  modulo, pari a 3 milioni di metri cubi annui, si pagano
  22.000.000 di lire.
 
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