| Onorevoli Colleghi! - La legge 5 gennaio 1994, n. 36,
sulle risorse idriche si può considerare fondamentale in
materia di uso dell'acqua e pertanto nella sua attuazione non
si può trascurare un settore di utilizzazione di tale risorsa
come quello agricolo.
E' appena il caso di ricordare che l'acqua costituisce
sempre per l'agricoltura un fondamentale fattore di produzione
e che il nostro Paese è afflitto da una cattiva distribuzione
delle piogge non conforme alle esigenze vegetative delle
piante. Non solo, l'Italia ha una conformazione orografica e
del territorio prevalentemente collinare e montana, a
differenza dei grandi Paesi d'Europa dominati dalla pianura,
per cui è di fondamentale importanza la realizzazione di una
rete articolata di canali irrigui e di bonifica.
Conseguentemente solo l'irrigazione, ossia l'apporto
artificiale di acqua nel terreno agricolo, costituisce
l'elemento tecnologico indipensabile ad attenuare le
conseguenze negative del clima e della conformazione
territoriale.
L'irrigazione svolge quindi un ruolo fondamentale di
pubblico generale interesse per la circostanza che solo la
disponibilità di acqua consente elasticità al sistema
produttivo, offre alternative alla rigidità dell'agricoltura
asciutta e consente di sostenere la concorrenza dei mercati
internazionali. Non va inoltre trascurato il positivo effetto
ambientale per il ravvenamento delle falde garantito dalle
irrigazioni a scorrimento, per esempio, di tutta la
Padania.
D'altra parte anche nel Mezzogiorno la ripresa di un
processo di sviluppo nel settore agricolo è fortemente
condizionata dai problemi del suolo e delle acque. Alla
costante carenza di disponibilità di risorse idriche si
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aggiunge infatti la caratteristica conformazione territoriale,
prevalentemente collinare e montuosa.
L'Italia, per affrontare in agricoltura la concorrenza dei
partners comunitari e degli altri Paesi, deve puntare
sull'irrigazione, indispensabile non solo per far fronte alla
siccità, ma anche per la diversificazione produttiva e il
miglioramento della qualità. Secondo stime attendibili più dei
due quinti del valore lordo della produzione italiana
dipendono dall'irrigazione e due terzi del valore
dell'esportazione corrispondono a prodotti ottenuti con
l'irrigazione.
D'altronde, come già si è detto, l'uso agricolo delle
acque consente il riuso e il riciclo dell'acqua che scende a
valle dei fondi e comporta il ravvenamento delle falde
sotterranee, dove ritorna parte dell'acqua utilizzata per le
irrigazioni.
La funzione dell'agricoltura, e la finalizzazione
dell'attività produttiva all'alimentazione umana, è sancita
dall'affermazione contenuta dell'articolo 1, comma 3, della
legge n. 36 del 1994, secondo cui gli usi delle acque non
possono prescindere dal tener conto dell'esigenza "del
risparmio e del rinnovo delle risorse per non pregiudicare il
patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura,
la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e
gli equilibri idrogeologici".
Assume specifica rilevanza il riferimento all'agricoltura,
in quanto il fine di non pregiudicare l'agricoltura viene
espressamente considerato alla pari delle altre finalità
pubbliche di interesse generale, mentre nessun altro uso
produttivo è menzionato.
Il quadro sistematico della norme della legge n. 36 del
1994 sugli usi agricoli deve essere completato con la
disposizione di cui al nuovo testo dell'articolo 28. In essa
si sancisce il principio che nei periodi di siccità e comunque
nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si
procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve
essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso
agricolo.
Una argomentazione decisiva, che ha determinato il
legislatore a menzionare specificamente tale priorità,
consiste appunto nella constatazione che l'uso agricolo è di
fatto anch'esso un uso "umano" in quanto, come si è detto,
indispensabile per l'alimentazione.
Sono state peraltro evidenziate sia in sede parlamentare
sia in molti convegni tenuti finora sull'argomento, le
difficoltà applicative della legge n. 36 del 1994 con riguardo
soprattutto agli usi aziendali. L'articolo 1 della legge n. 36
del 1994 stabilisce che le acque costituiscono una risorsa che
va salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà
con riferimento alle aspettative delle generazioni future.
In questo ambito di fissazione di princìpi di salvaguardia
e tutela si afferma anche che tutte le acque sono
pubbliche.
Il testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, invece, fornisce una nozione positiva dell'acqua
pubblica. Le acque interne, superficiali e sotterranee sono
dichiarate pubbliche in quanto suscettibili di usi di
pubblico, generale interesse.
Una regola elastica, quindi, quella fissata dal testo
unico, perché la valutazione della singola acqua si pone in
relazione allo stato dei luoghi cioè al sistema idrografico
cui appartiene. Una regola aperta alle modificazione
dell'economia, dell'ambiente, del progresso tecnologico.
La soluzione adottata dal testo unico consente quindi di
contemperare gli interessi pubblici alla salvaguardia degli
ecosistemi e degli equilibri idrici con quelli dei privati
fruitori della risorsa.
La legge n. 36 del 1994 ha invece introdotto un criterio
che suscita grande incertezza applicativa e che, se fosse
interpretato letteralmente, renderebbe necessario un
provvedimento amministrativo di concessione per qualunque uso
delle acque. Le conseguenze sarebbero dirompenti sul piano
burocratico-procedurale (si avrebbe praticamente il blocco
totale degli emungimenti) e sul piano sostanziale. Verrebbe
infatti gravemente impedito l'esercizio dell'attività
economica agricola per cui l'acqua è fattore di produzione
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indispensabile quanto la terra e più in generale di moltissime
altre attività economiche anche di ridotta entità.
A puro titolo esemplificativo si riproduce un elenco degli
adempimenti e delle connesse spese che dovrebbero essere
affrontate per una richiesta di concessione anche per un
ridottissimo prelievo di acqua per uso produttivo, agricolo,
artigianale, eccetera:
bolli, domande, e relazioni L. 60.000
versamento per sopralluogo " 200.000
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica della richiesta di concessione " 400.000
pubblicazione sul Foglio annunzi legali " 5.000
versamento cauzionale alla Direzione provinciale del
Tesoro tramite modello 1 " 20.000
acquisto suddetto modello 1 " 15.000
marca da bollo per il modello 1 " 15.000
certificati catastali e planimetria " 150.000 circa
spese tecniche " 400.000 circa
relazione idrogeologica " 1.800.000 circa
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
concessione ottenuta " 600.000
pubblicazione su due quotidiani uno a diffusione
nazionale e uno a diffusione locale della richiesta
ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 36
del 1994 " 2.000.000
Il costo totale di tali adempimenti è quindi, al minimo,
pari a lire 5.665.000.
All'onere economico deve aggiungersi, sul piano giuridico,
l'assoggettamento al rapporto di concessione, rispetto al
quale la situazione soggettiva del privato si qualifica come
interesse legittimo, conformato dal provvedimento
amministrativo che regola l'uso dell'acqua, oneroso, limitato
nel tempo, soggetto a revoca, oltre che ovviamente a
scadenza.
Allo stato attuale deve sottolinearsi quindi che esiste
una grande incertezza nella ricostruzione di una soluzione
interpretativa coerente con le norme legislative che si sono
succedute. E' quindi auspicabile un chiarimento che contemperi
in modo equilibrato gli usi di pubblico generale interesse e
la salvaguardia della risorsa per le generazioni future, con
gli usi privati compatibili.
In tale complesso quadro normativo va inquadrato l'uso
delle acque sotterranee e quindi di regime dei pozzi.
L'attuale testo del comma 3, dell'articolo 28 della legge
n. 36 del 1994 ammette la facoltà dei privati proprietari dei
terreni di raccogliere le acque piovane in invasi, cisterne,
laghetti collinari. Sempre l'articolo 28 ribadisce ancora la
facoltà del proprietario di utilizzare le acque sotterranee
del fondo per usi domestici, cioè per innaffiare orti e
giardini ad uso del proprietario stesso e della sua famiglia e
per l'abbeveraggio del bestiame, sempre finalizzato
all'autoconsumo.
Sembrano perciò restare esclusi da tali facoltà gli usi
aziendali (irrigui e di abbeveraggio del bestiame ed altri usi
produttivi) di qualunque entità, a prescindere dalla quantità
di acqua emunta.
Nel generale quadro normativo costituito dal testo unico
approvato con regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre del 1933
e dalla legge n. 36 del 1994 devono anche essere considerate
le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 12 luglio
1993, n. 275, che in particolare all'articolo 10 aveva
introdotto un obbligo, sanzionato, di denuncia di tutti i
pozzi esistenti entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore:
termine successivamente prorogato, prima al 30 giugno 1995,
poi al 31 dicembre 1995 dall'articolo 15 del decreto-legge 24
luglio 1995, n. 296, e dalle successive reiterazioni di esso,
ultima delle quali è il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 155
(articolo 17).
Tale ultima disposizione stabilisce altresì che le regioni
debbono adottare provvedimenti per la semplificazione degli
adempimenti, soprattutto delle utenze minori.
Alla luce di quanto evidenziato circa la situazione
legislativa in materia soprattutto di emungimento di acque
sotterranee, si ritiene opportuno prevedere alcune
semplificazioni ma soprattutto chiarire il regime giuridico
delle acque con riferimento agli emungimenti di ridotte
dimensioni, sia destinati ad usi produttivi sia destinati ad
usi domestici.
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L'articolo 1 della presente proposta di legge, modificando
l'articolo 93, primo comma, del citato testo unico del 1933,
equipara il regime giuridico dei piccoli usi produttivi agli
usi domestici, come definiti dallo stesso articolo 93, secondo
comma. Vengono quantificati come piccoli usi produttivi quelli
che comportino emungimenti non superiori a litri 30 al
secondo. Si tratta quindi di entità molto ridotte se si pensa
che il testo unico, come modificato dal decreto legislativo n.
275 del 1993, considera piccole derivazioni quelle che
comportano emungimenti fino a 1.000 litri al secondo per uso
irriguo e fino a 100 litri al secondo per uso potabile. A ciò
si aggiunga che tale portata di emungimenti è quella minima
necessaria alle piccole utenze agricole in alcune particolari
realtà, come quelle caratterizzate da terreni ghiaiosi, ad
esempio in Friuli.
Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di
legge contiene una disposizione di coordinamento dell'articolo
28, comma 5, della legge n. 36 del 1994, conseguente alla
modifica dell'articolo 93 del testo unico, prevista dal comma
1 dello stesso articolo.
L'articolo 2 prevede delle semplificazioni procedurali per
le concessioni di piccole derivazioni fino a 50 litri al
secondo nonchè per i piccoli pozzi produttivi e per i pozzi
domestici, definiti dall'articolo 93 del testo unico come
modificato dall'articolo 1 della presente iniziativa
legislativa. Si tratta di una serie di adempimenti, inerenti
soprattutto alla pubblicità, che comprendono la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno due quotidiani, uno a
diffusione nazionale e uno a diffusione locale. Poichè la
norma dell'articolo 23 della legge n. 36 del 1994 assoggetta a
tali adempimenti tra l'altro anche "le perforazioni di pozzi"
è evidente che occorre individuare un limite legislativo per
arginare il proliferare di adempimenti anche per le utenze
assolutamente minori.
Senza considerare che non si troverebbero probabilmente
quotidiani disponibili se si dovessero pubblicare tutte le
richieste di autorizzazione alla perforazione dei pozzi da
presentare in Italia.
L'articolo 3 prevede l'inserimento del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali nella procedura di
concertazione, in cui è già presente tra gli altri anche il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
l'adozione delle norme tecniche sul riutilizzo delle acque
reflue.
E' materia che interessa molto il settore agricolo ed in
generale tutti i settori economici: da un lato l'agricoltura è
disponibile ad accettare lo sversamento delle acque reflue nei
canali irrigui a condizione che la qualità delle acque sia
compatibile, sotto il profilo igienico ed agronomico, con gli
usi agricoli. Dall'altro i comuni e gli altri insediamenti
produttivi sono interessati all'utilizzazione in agricoltura
perchè le acque a questo fine necessitano di minori costi di
depurazione rispetto a quelli richiesti per altre
utilizzazioni.
Per tali motivi sembra necessario coinvolgere anche il
dicastero delle risorse agricole nel procedimento per
l'emanazione delle norme in materia, previsto dall'articolo
23.
L'articolo 4 stabilisce un chiarimento circa gli usi di
abbeveraggio del bestiame che in molti casi non vengono
ricompresi tra quelli agricoli ai fini dell'applicazione delle
tariffe.
Tali usi vengono perciò considerati industriali, anche se
l'acqua è utilizzata in quantità ridotta ed in imprese
considerate agricole a tutti gli effetti: in tali casi viene
applicato il parametro tariffario previsto dallarticolo 18,
comma 1, lettera d) della legge n. 36 del 1994 e dal comma 2
del medesimo articolo. Per il combinato disposto di tali
commi, non rientrando l'uso di allevamento nell'uso irriguo,
anche un consumo zootecnico di 2 litri al secondo paga un
canone annuo di 3.000.000 di lire. Per evidenziare
l'incongruenza di tale previsione basti considerare che per un
modulo, pari a 3 milioni di metri cubi annui, si pagano
22.000.000 di lire.
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