| 1. L'articolo 93, primo comma, del testo unico approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal
seguente:
"Anche nelle zone soggette a tutela della pubblica
amministrazione a norma degli articoli seguenti, il
proprietario, purchè osservi le distanze e le cautele
prescritte dalla legge, ha facoltà di estrarre liberamente,
anche con mezzi meccanici, in misura non superiore a 30 litri
al secondo, le acque sotterranee del suo fondo, al fine di
utilizzarle sia per gli usi domestici, sia per gli usi
produttivi della propria azienda. E' fatto divieto di cedere
l'acqua liberamente estratta".
2. All'articolo 28, comma 5, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, le parole: "usi domestici come definiti dall'articolo
93, secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "usi
definiti dall'articolo 93".
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