| 1. Le forme di pubblicità previste dal comma 3
dell'articolo 23 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non si
applicano alle domande di concessione di derivazioni di acqua
pubblica per una portata inferiore a 50 litri al secondo
nonchè alle perforazioni dei pozzi destinati agli usi di cui
all'articolo 93 del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge.
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