| 1. All'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
" 1-bis. L'abbeveraggio del bestiame e gli altri usi
zootecnici delle aziende agricole sono equiparati, ai fini del
canone, all'uso irriguo, purché l'acqua derivata od estratta
non superi la portata di 30 litri al secondo".
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