| Onorevoli Colleghi! - L'iniziativa legislativa che si
propone in materia di utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione, trae origine da alcune iniziative legislative
presentate nella scorsa legislaturada vari gruppi
parlamentari, il cui iter era in avanzato stato di
approvazione.
Indubbiamente, lo smaltimento delle acque di vegetazione
provenienti dalla lavorazione delle olive costituisce un
problema per tutti i paesi del Mediterraneo; specialmente in
Italia il quadro di riferimento normativo (leggi n. 319 del
1976 e n. 119 del 1987) ha sempre rappresentato un elemento di
grande preoccupazione, ben presente alle forze politiche.
Sono state diverse le soluzioni proposte per individuare
le più opportune modalità di smaltimento delle acque di
vegetazione ed alcune di queste sono ancora a livello poco più
che sperimentale, necessitando di ulteriori riscontri
funzionali, gestionali ed economici.
Autorevoli contributi di studio, con il supporto di dati
sperimentali, hanno, peraltro, dimostrato come non sussista
alcun ostacolo al considerare le acque di vegetazione come
suscettibili di un corretto e conveniente impiego in
agricoltura per i benefici dell'azione fertilizzante sul suolo
messo a coltura.
In sostanza, una conveniente metodologia di smaltimento
delle acque di vegetazione è rappresentata dalla loro
distribuzione direttamente sul terreno agrario; tale pratica
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risulta, infatti, di particolare interesse sia per motivi di
ordine energetico ed economico che per ragioni di ordine
agro-ecologico. Al riguardo, le indagini condotte hanno spesso
messo in risalto l'incremento della dotazione dello stesso
terreno di elementi nutritivi conseguenti allo spargimento di
dosi diverse di acque di vegetazione e non hanno quasi mai
evidenziato effetti negativi di un certo rilievo sulla
produttività delle stesse.
Quanto evidenziato, comunque, non elimina la necessità che
la pratica dello smaltimento delle acque di vegetazione sul
terreno agrario venga razionalmente "controllata" e realizzata
con modalità, tempi ed attrezzature adeguatamente studiate in
rapporto alla tipologia del terreno interessato, al fine di
evitare fenomeni indesiderati (scorrimento superficiale,
ristagni idrici, emanazione di odori, eccetera) da tenere,
comunque, in debita considerazione.
L'utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento
controllato rappresenta la soluzione al problema individuato
dal provvedimento in esame anche in relazione a ripetute prove
dimostrative della circostanza che il carico organico delle
acque possa essere degradato dal terreno in tempi
relativamente brevi senza che si verifichino accumuli
indesiderati (articolo 1).
Sembra soltanto opportuno, per evitare una eventuale
acidificazione del terreno, limitare la distribuzione ad una
quantità di prodotto non superiore ad ottanta metri cubi in
relazione ad ogni ettaro di superficie interessata nel periodo
di un anno (articolo 2).
Anche il carattere nettamente acido delle acque di
vegetazione non sembra influenzare in maniera rilevante la
reazione del terreno trattato; in ogni caso, le attività
metaboliche dei microrganismi del suolo sembrano in grado di
assicurare una adeguata degradazione della sostanza organica
anche durante il periodo invernale, caratterizzato com'è noto
da temperature relativamente basse.
Va anche segnalata la previsione di particolari modalità
di spandimento delle acque di vegetazione in modo da
assicurare una idonea distribuzione ed incorporazione delle
sostanze sul suolo al fine di evitare turbamenti al sistema
ecologico o di mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico
(articolo 5).
La disposizione di cui all'articolo 6 esclude poi dallo
spandimento delle acque di vegetazione alcune categorie di
terreni per la consapevole attenzione alle esigenze di
salvaguardia ambientale e di tutela della salute e dell'igiene
pubblica, individuando a tal fine:
a) terreni in cui siano localizzate falde
acquifere a contatto diretto con il suolo;
b) terreni situati a distanza inferiore a duecento
metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni delle acque
destinate al consumo umano;
c) terreni situati a distanza inferiore a duecento
metri dai centri abitati;
d) terreni investiti da colture orticole in
atto.
Riconoscendo, infine, necessario acquisire una serie di
dati relativi alle caratteristiche dello strato arabile dei
terreni destinati all'impiego delle acque ed insieme alla
natura ed alla struttura delle unità geologiche sottostanti,
si prevede l'onere, a carico di ciascun utilizzatore, di
comunicare al sindaco del comune in cui sono ubicati i
terreni, almeno entro trenta giorni dalle distribuzioni, una
relazione tecnica redatta da un agronomo o perito agrario
sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore
(articolo 4).
Quest'ultima previsione disciplina un'attività di privati
di rilevante interesse, non quale presupposto per
l'accertamento discrezionale della pubblica amministrazione
circa il carattere non pericoloso o dannoso dello spandimento
da svolgersi in rapporto alle specifiche esigenze della
salubrità ambientale, bensì come atto di leale collaborazione
del soggetto che attesta l'osservanza di prescrizioni che
indirizzano lo svolgimento della propria attività in direzione
di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione delle
risorse produttive.
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In conclusione, il provvedimento di cui si propone
l'approvazione renderebbe lo spandimento delle acque di
vegetazione oggetto di una nuova considerazione giuridica in
un contesto diverso da quello legato al particolare regime
autorizzativo finalizzato alla sorveglianza del contenuto
dell'attività.
Non si può ignorare, infatti, che l'olivo e la sua
produzione sono parte integrante dell'equilibrio
bio-agronomico costituitosi nel tempo e non è da credere che i
sottoprodotti derivanti da cicli di lavorazione della terra
siano quelli che arrecano i più ingenti danni all'ambiente.
Alla luce di tali considerazioni, si raccomanda
l'approvazione del testo proposto, al fine di dare soluzione
normativa a problemi di rilevante interesse per il settore
agricolo.
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