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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8032
DDL0434-0002
Progetto di legge Camera n. 434 - testo presentato - (DDL13-434)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C434. TESTIPDL
...C434.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC434 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'iniziativa legislativa che si
  propone in materia di utilizzazione agronomica delle acque di
  vegetazione, trae origine da alcune iniziative legislative
  presentate nella scorsa legislaturada vari gruppi
  parlamentari, il cui  iter  era in avanzato stato di
  approvazione.
     Indubbiamente, lo smaltimento delle acque di vegetazione
  provenienti dalla lavorazione delle olive costituisce un
  problema per tutti i paesi del Mediterraneo; specialmente in
  Italia il quadro di riferimento normativo (leggi n. 319 del
  1976 e n. 119 del 1987) ha sempre rappresentato un elemento di
  grande preoccupazione, ben presente alle forze politiche.
     Sono state diverse le soluzioni proposte per individuare
  le più opportune modalità di smaltimento delle acque di
  vegetazione ed alcune di queste sono ancora a livello poco più
  che sperimentale, necessitando di ulteriori riscontri
  funzionali, gestionali ed economici.
     Autorevoli contributi di studio, con il supporto di dati
  sperimentali, hanno, peraltro, dimostrato come non sussista
  alcun ostacolo al considerare le acque di vegetazione come
  suscettibili di un corretto e conveniente impiego in
  agricoltura per i benefici dell'azione fertilizzante sul suolo
  messo a coltura.
     In sostanza, una conveniente metodologia di smaltimento
  delle acque di vegetazione è rappresentata dalla loro
  distribuzione direttamente sul terreno agrario; tale pratica
 
                               Pag. 2
 
  risulta, infatti, di particolare interesse sia per motivi di
  ordine energetico ed economico che per ragioni di ordine
  agro-ecologico.  Al riguardo, le indagini condotte hanno spesso
  messo in risalto l'incremento della dotazione dello stesso
  terreno di elementi nutritivi conseguenti allo spargimento di
  dosi diverse di acque di vegetazione e non hanno quasi mai
  evidenziato effetti negativi di un certo rilievo sulla
  produttività delle stesse.
     Quanto evidenziato, comunque, non elimina la necessità che
  la pratica dello smaltimento delle acque di vegetazione sul
  terreno agrario venga razionalmente "controllata" e realizzata
  con modalità, tempi ed attrezzature adeguatamente studiate in
  rapporto alla tipologia del terreno interessato, al fine di
  evitare fenomeni indesiderati (scorrimento superficiale,
  ristagni idrici, emanazione di odori, eccetera) da tenere,
  comunque, in debita considerazione.
     L'utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento
  controllato rappresenta la soluzione al problema individuato
  dal provvedimento in esame anche in relazione a ripetute prove
  dimostrative della circostanza che il carico organico delle
  acque possa essere degradato dal terreno in tempi
  relativamente brevi senza che si verifichino accumuli
  indesiderati (articolo 1).
     Sembra soltanto opportuno, per evitare una eventuale
  acidificazione del terreno, limitare la distribuzione ad una
  quantità di prodotto non superiore ad ottanta metri cubi in
  relazione ad ogni ettaro di superficie interessata nel periodo
  di un anno (articolo 2).
     Anche il carattere nettamente acido delle acque di
  vegetazione non sembra influenzare in maniera rilevante la
  reazione del terreno trattato; in ogni caso, le attività
  metaboliche dei microrganismi del suolo sembrano in grado di
  assicurare una adeguata degradazione della sostanza organica
  anche durante il periodo invernale, caratterizzato com'è noto
  da temperature relativamente basse.
     Va anche segnalata la previsione di particolari modalità
  di spandimento delle acque di vegetazione in modo da
  assicurare una idonea distribuzione ed incorporazione delle
  sostanze sul suolo al fine di evitare turbamenti al sistema
  ecologico o di mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico
  (articolo 5).
     La disposizione di cui all'articolo 6 esclude poi dallo
  spandimento delle acque di vegetazione alcune categorie di
  terreni per la consapevole attenzione alle esigenze di
  salvaguardia ambientale e di tutela della salute e dell'igiene
  pubblica, individuando a tal fine:
         a)  terreni in cui siano localizzate falde
  acquifere a contatto diretto con il suolo;
         b)  terreni situati a distanza inferiore a duecento
  metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni delle acque
  destinate al consumo umano;
         c)  terreni situati a distanza inferiore a duecento
  metri dai centri abitati;
         d)  terreni investiti da colture orticole in
  atto.
     Riconoscendo, infine, necessario acquisire una serie di
  dati relativi alle caratteristiche dello strato arabile dei
  terreni destinati all'impiego delle acque ed insieme alla
  natura ed alla struttura delle unità geologiche sottostanti,
  si prevede l'onere, a carico di ciascun utilizzatore, di
  comunicare al sindaco del comune in cui sono ubicati i
  terreni, almeno entro trenta giorni dalle distribuzioni, una
  relazione tecnica redatta da un agronomo o perito agrario
  sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore
  (articolo 4).
     Quest'ultima previsione disciplina un'attività di privati
  di rilevante interesse, non quale presupposto per
  l'accertamento discrezionale della pubblica amministrazione
  circa il carattere non pericoloso o dannoso dello spandimento
  da svolgersi in rapporto alle specifiche esigenze della
  salubrità ambientale, bensì come atto di leale collaborazione
  del soggetto che attesta l'osservanza di prescrizioni che
  indirizzano lo svolgimento della propria attività in direzione
  di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione delle
  risorse produttive.
 
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     In conclusione, il provvedimento di cui si propone
  l'approvazione renderebbe lo spandimento delle acque di
  vegetazione oggetto di una nuova considerazione giuridica in
  un contesto diverso da quello legato al particolare regime
  autorizzativo finalizzato alla sorveglianza del contenuto
  dell'attività.
     Non si può ignorare, infatti, che l'olivo e la sua
  produzione sono parte integrante dell'equilibrio
  bio-agronomico costituitosi nel tempo e non è da credere che i
  sottoprodotti derivanti da cicli di lavorazione della terra
  siano quelli che arrecano i più ingenti danni all'ambiente.
     Alla luce di tali considerazioni, si raccomanda
  l'approvazione del testo proposto, al fine di dare soluzione
  normativa a problemi di rilevante interesse per il settore
  agricolo.
 
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