| (Limiti di accettabilità).
1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
ai sensi dell'articolo 1 è consentita in osservanza del limite
di accettabilità di ottanta metri cubi per ettaro di
superficie interessata nel periodo di un anno.
2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque,
al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali,
accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma
2 dell'articolo 4, il sindaco con propria ordinanza può
Pag. 5
disporre, in via transitoria, la sospensione della
distribuzione al suolo oppure può modificare il limite di
accettabilità.
| |