| (Comunicazione preventiva).
1. L'utilizzazione agronomica dei terreni aventi
destinazione agraria, ai fini dello spandimento delle acque di
vegetazione, è subordinata alla comunicazione da parte
dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i
terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione,
di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o
agrotecnico iscritti nei rispettivi albi professionali,
sull'assetto geomorfologico, sulle condizioni idrogeologiche e
sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore.
2. L'autorità competente può, con specifica motivazione,
chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente
controlli e verifiche.
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