| (Esclusione di talune categorie di terreni).
1. E' vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di
vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle
seguenti categorie di terreni:
a) i terreni situati a distanza inferiore a
trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di
acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236;
b) i terreni situati a distanza inferiore a
duecento metri dai centri abitati;
c) i terreni investiti da colture orticole in
atto;
d) i terreni in cui siano localizzate falde
freatiche a contatto diretto con il suolo.
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