| (Competenze delle regioni
e province autonome).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono redigere un apposito piano di spandimento
delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori
precisazioni tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente
ricevitore, della presenza di zone di captazione di acqua
potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione
delle sostanze organiche.
2. Il piano, redatto sulla base della valutazione delle
diverse situazioni territoriali, deve riguardare comprensori
omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche
della produzione olivicola, alla distribuzione ed intensità
degli oliveti nonché alla collocazione territoriale ed alle
dimensioni degli impianti di molitura.
| |