| 1. Il rilascio della licenza di cui all'articolo 1 è
disciplinata, in quanto compatibili, dalle norme in materia di
rilascio della licenza di porto d'armi. La mancanza di licenza
è equiparata, agli effetti penali, alla mancanza di porto
d'armi.
2. La licenza di cui all'articolo 1 deve essere richiesta
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 1, per i proprietari di cani appartenenti
alle razze individuate ai sensi del medesimo articolo.
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